Blocco di costituzionalità

22/03/2023

 

 

 

 

Costituzione del 4 ottobre 1958

(Testo che risulta, in ultima analisi, dalle leggi costituzionali del 4 febbraio 2008)
La presente traduzione in lingua italiana è stata eseguita sotto la responsabilità congiunta della Direzione della comunicazione e dell’informazione del Ministero degli Esteri, del Consolato Generale di Francia a Milano e del Servizio degli Affari Europei dell’Assemblea nazionale. Solo il testo francese fa fede.

Preambolo

Il Popolo francese proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti dell’uomo e ai principi della sovranità nazionale definiti dalla Dichiarazione del 1789, confermata ed integrata dal preambolo della Costituzione del 1946 e ai diritti e doveri definiti nella Carta dell’ambiente del 2004.
Sulla base di questi principi e di quello della libera determinazione dei popoli, la Repubblica offre ai territori d’oltremare che manifestano la volontà di aderirvi nuove istituzioni fondate sull’ideale comune di libertà, di eguaglianza e di fraternità e concepite ai fini della loro evoluzione democratica.

Art. 1

La Francia è una repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l’eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le convinzioni. La sua organizzazione è decentrata.
La legge promuove l’uguaglianza di accesso delle donne e degli uomini ai mandati elettorali e alle funzioni elettive, nonché alle responsabilità professionali e sociali.

 

Titolo I - Della sovranita

Art. 2

Lingua ufficiale della Repubblica è il francese.
L’emblema nazionale è la bandiera tricolore, blu, bianca e rossa. L’inno nazionale è la "Marseillaise".
Il motto della Repubblica è "Libertà, Eguaglianza, Fraternità".
Il suo principio è: governo del popolo, dal popolo e per il popolo.

Art. 3

La sovranità nazionale appartiene al popolo che la esercita per mezzo dei suoi rappresentanti e mediante referendum.
Nessuna frazione del popolo né alcun individuo può attribuirsene l’esercizio.
Il suffragio può essere diretto o indiretto nei modi previsti dalla Costituzione.
Esso è sempre universale, uguale e segreto.
Sono elettori, nelle condizioni stabilite dalla legge, tutti i cittadini francesi maggiorenni di ambo i sessi che godono dei diritti civili e politici.
La legge promuove l’uguaglianza di accesso delle donne e degli uomini ai mandati elettorali e alle funzioni elettive senza distinzione di sesso.

Art. 4

I partiti e i gruppi politici concorrono alla espressione del voto. Essi si formano ed esercitano la loro attività liberamente. Devono rispettare i principi della sovranità nazionale e della democrazia.
Essi contribuiscono all’attuazione del principio enunciato al secondo comma dell’articolo 1°, alle condizioni stabilite dalla legge.

 

Titolo II - Il presidente della Repubblica

Art. 5

Il Presidente della Repubblica garantisce il rispetto della Costituzione. Mediante il suo arbitrato, assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.
È garante della indipendenza nazionale, della integrità del territorio e del rispetto dei trattati.

Art. 6

Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale diretto.
Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con legge organica.

Art. 7

Il Presidente della Repubblica è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo scrutinio, si procede ad una nuova votazione il quattordicesimo giorno successivo. Possono presentarsi soltanto i due candidati che, qualora si siano ritirati i candidati più favoriti, abbiano raccolto il maggior numero di voti al primo scrutinio.
Lo scrutinio è convocato dal Governo.
L’elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima della scadenza dei poteri del Presidente in carica.
Nel caso di vacanza della Presidenza della Repubblica, dovuta a qualsiasi causa, o d’impedimento constatato dal Consiglio costituzionale su incarico del Governo e deliberante a maggioranza assoluta dei suoi membri, le funzioni del Presidente della Repubblica, ad eccezione di quelle previste dai successivi articoli 11 e 12, sono provvisoriamente esercitate dal Presidente del Senato e, laddove quest’ultimo sia a sua volta impedito dall’esercitare tali funzioni, dal Governo.
Nel caso di vacanza o quando l’impedimento è dichiarato definitivo dal Consiglio costituzionale, lo scrutinio per l’elezione del nuovo Presidente ha luogo, tranne in caso di forza maggiore riconosciuto dal Consiglio costituzionale, non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni dall’inizio della vacanza o della dichiarazione del carattere definitivo dell’impedimento.
Se, nei sette giorni che precedono il limite ultimo del deposito delle presentazioni delle candidature, una delle persone che, meno di trenta giorni prima di quella data, ha annunciato pubblicamente la sua decisione di essere candidata decede o si trova impedita, il Consiglio costituzionale può decidere di rinviare l’elezione.
Se, prima del primo scrutinio, uno dei candidati decede o ha qualche impedimento, il Consiglio costituzionale decide il rinvio dell’elezione.
In caso di decesso o di impedimento di uno dei due candidati più favoriti al primo scrutinio prima di eventuali ritiri, il Consiglio costituzionale dichiara la necessità di dover procedere nuovamente al complesso delle operazioni elettorali; lo stesso avviene in caso di decesso o d’impedimento di uno dei due candidati rimasti in lizza per il secondo scrutinio.
In ogni caso, il Consiglio costituzionale è chiamato in causa alle condizioni previste al secondo comma dell’articolo 61 cui di seguito o a quelle stabilite per la presentazione di un candidato dalla legge organica prevista all’articolo 6 di cui sopra.
Il Consiglio costituzionale può prorogare i termini massimi previsti dai commi terzo e quinto senza che lo scrutinio possa aver luogo più di trentacinque giorni dopo la data della decisione del Consiglio costituzionale. Se l’applicazione delle disposizioni del presente comma ha come effetto quello di rinviare l’elezione ad una data posteriore alla scadenza dei poteri del Presidente in carica, questi continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla proclamazione del suo successore.
Gli articoli 49 e 50 e l’articolo 89 della Costituzione non sono applicabili durante la vacanza della Presidenza della Repubblica né durante il periodo che decorre fra la dichiarazione del carattere definitivo dell’impedimento del Presidente della Repubblica e l’elezione del suo successore.

Art. 8

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Egli pone fine alle sue funzioni all’atto della presentazione delle dimissioni del Governo.
Su proposta del Primo ministro, nomina gli altri membri del governo e pone fine alle loro funzioni.

Art. 9

Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri.

Art. 10

Il Presidente della Repubblica promulga le leggi entro quindici giorni dalla trasmissione al Governo della legge definitivamente approvata.
Prima della scadenza del termine, può chiedere al Parlamento una nuova deliberazione della legge o di alcuni suoi articoli. La nuova deliberazione non può essere respinta.

Art. 11

Il Presidente della Republica, su proposta del Governo durante le sessioni o su proposta congiunta delle due assemblee, pubblicata sul Journal Officiel, può sottoporre a referendum ogni disegno di legge concernente l’organizzazione dei pubblici poteri, le riforme relative alla politica economica, sociale o ambientale della Nazione ed ai servizi pubblici che vi concorrono, o tendente ad autorizzare la ratifica di un trattato che, senza essere contrario alla Costituzione, potrebbe comunque incidere sul funzionamento delle istituzioni.
Quando il referendum è indetto su proposta del Governo, questi fa, davanti a ciascuna assemblea, una dichiarazione che è seguita da dibattito.
Un referendum che verta su un argomento tra quelli indicati al primo comma può essere organizzato su iniziativa di un quinto dei membri del Parlamento, sostenuto da un decimo degli elettori iscritti alle liste elettorali. Tale iniziativa prende la forma di una proposta di legge e non può avere ad oggetto l’abrogazione di una disposizione legislativa promulgata da meno di un anno.
Le condizioni della presentazione e quelle alle quali il Consiglio costituzionale controlla il rispetto delle disposizioni del comma precedente vengono determinate con legge organica.
Se la proposta di legge non è stata esaminata dalle due assemblee entro il termine stabilito dalla legge organica, il Presidente della Repubblica la sottopone al referendum.
Qualora la proposta di legge non è adottata dal popolo francese, nessuna nuova proposta di referendum che verta sullo stesso argomento può essere presentata prima che siano trascorsi due anni dalla data della consultazione elettorale.
Qualora il risultato del referendum conduca all’adozione del disegno o della proposta di legge, il Presidente della Repubblica promulga la legge nei quindici giorni successivi la proclamazione dei risultati della consultazione.

Art. 12

Il Presidente della Repubblica, sentito il Primo ministro e i Presidenti delle assemblee, può sciogliere l’Assemblea nazionale.
Le elezioni politiche hanno luogo almeno venti giorni e al massimo quaranta giorni dopo l’avvenuto scioglimento.
L’Assemblea nazionale è convocata di pieno diritto il secondo giovedì successivo alle elezioni. Se la convocazione cade in periodo diverso da quello previsto per la sessione ordinaria, una sessione della durata di quindici giorni ha luogo di diritto.
Non si può procedere ad un nuovo scioglimento durante l’anno che segue dette elezioni.

Art. 13

Il Presidente della repubblica firma le ordinanze ed i decreti deliberati in Consiglio dei Ministri.
Attribuisce le cariche civili e militari dello Stato.
I consiglieri di Stato, il Gran Cancelliere della Légion d’honneur, gli ambasciatori ed inviati straordinari, i consiglieri della Corte dei conti, i prefetti, i rappresentanti dello Stato nelle collettività d’oltremare disciplinate dall’articolo 74 ed in Nuova Caledonia, gli ufficiali generali, i rettori delle accademie, i direttori delle amministrazioni centrali sono nominati con delibera del Consiglio dei ministri.
Una legge organica determina le altre cariche alle quali si provvede con delibera del Consiglio dei ministri e le condizioni alle quali il potere di nomina del Presidente della Repubblica può essere dallo stesso delegato ed esercitato in suo nome.
Una legge organica determina gli incarichi o funzioni, diversi da quelli di cui al terzo comma, per i quali, in ragione della loro importanza per la garanzia dei diritti e
delle libertà o della vita economica e sociale della Nazione, il potere di nomina del Presidente della Repubblica si esercita dietro parere espresso della commissione permanente competente di ciascuna assemblea. Il Presidente della Repubblica non può procedere ad una nomina qualora la somma dei voti negativi espressi in ciascuna commissione rappresenti almeno i tre quinti dei suffragi espressi in seno alle due commissioni. La legge stabilisce le commissioni permanenti competenti a seconda degli incarichi o funzioni interessati.

Art. 14

Il Presidente della Repubblica accredita gli ambasciatori e gli inviati straordinari presso gli Stati esteri; gli ambasciatori e gli inviati straordinari stranieri sono accreditati presso di lui.

Art. 15

Il Presidente della Repubblica è il capo delle Forze armate. Presiede i consigli e i comitati superiori della Difesa nazionale.

Art. 16

Quando le istituzioni della Repubblica, l’indipendenza della nazione, l’integrità del territorio o l’esecuzione degli impegni internazionali sono minacciati in maniera grave ed immediata e il regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali è interrotto, il Presidente della Repubblica adotta le misure richieste dalle circostanze dopo aver ufficialmente consultato il Primo ministro, i Presidenti delle assemblee ed il Presidente del Consiglio costituzionale.
Egli ne informa la nazione con un messaggio.
Tali misure devono essere ispirate dalla volontà di assicurare ai poteri pubblici costituzionali, nel minor tempo possibile, i mezzi necessari per provvedere ai loro compiti. Il Consiglio costituzionale è consultato al riguardo.
Il Parlamento si riunisce di pieno diritto.
L’Assemblea nazionale non può essere sciolta durante l’esercizio dei poteri eccezionali.
Passati trenta giorni di esercizio dei poteri eccezionali, il Consiglio costituzionale può essere incaricato dal Presidente dell’Assemblea Nazionale, il Presidente del Senato, sessanta deputati o sessanta senatori, di verificare se le condizioni di cui al primo comma sussistano. Il Consiglio si pronuncia nel più breve tempo possibile tramite un parere pubblico. Procede di pieno diritto a tale esame e si pronuncia alle stesse condizioni allo scadere dei sessanta giorni di esercizio dei poteri eccezionali e in ogni altro momento oltre tale durata.

Art. 17

Il Presidente della Repubblica ha il potere di concedere la grazia a titolo individuale.

Art. 18

Il Presidente della Repubblica comunica con le due assemblee del Parlamento mediante messaggi di cui è data lettura e che non danno luogo a dibattito.
Può intervenire di fronte al Parlamento riunito in seduta comune a tal fine. Il suo intervento può dar luogo, in sua assenza, ad un dibattito cui non segue alcun voto.
Fuori sessione, le Assemblee parlamentari sono riunite espressamente a tale effetto.

Art. 19

Gli atti del Presidente della Repubblica diversi da quelli previsti dagli articoli 8 (primo comma), 11, 12, 16, 18, 54, 56 e 61 sono controfirmati dal Primo ministro e, se del caso, dai ministri responsabili.

 

 

Titolo III - Il Governo

Art. 20

Il Governo determina e dirige la politica nazionale.
Dispone dell’amministrazione e delle forze armate.
È responsabile davanti al Parlamento alle condizioni e secondo le procedure previste agli articoli 49 e 50.

Art. 21

Il Primo ministro dirige l’azione del Governo. È responsabile della Difesa nazionale. Assicura l’esecuzione delle leggi. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 13, esercita il potere regolamentare e attribuisce le cariche civili e militari.
Può delegare alcuni poteri ai ministri.
Sostituisce, se del caso, il Presidente della Repubblica nella presidenza dei consigli e dei comitati previsti all’articolo 15.
Può, a titolo eccezionale, sostituirlo nella presidenza di un Consiglio dei ministri dietro delega espressa e per un ordine del giorno determinato.

Art. 22

Gli atti del Primo ministro sono controfirmati, se del caso, dai ministri incaricati della loro esecuzione.

Art. 23

Le funzioni di membro del Governo sono incompatibili con l’esercizio del mandato parlamentare, delle funzioni di rappresentanza professionale a carattere nazionale, di qualsiasi impiego pubblico o attività professionale.
Una legge organica stabilisce le condizioni per la sostituzione dei titolari di tali mandati, funzioni o impieghi.
La sostituzione dei membri del Parlamento ha luogo in conformità alle disposizioni dell’articolo 25.

 

Titolo IV - Il Parlamento

Art. 24

Il Parlamento vota le leggi. Controlla l’azione del Governo. Valuta le politiche pubbliche.
Il Parlamento comprende l’Assemblea nazionale e il Senato.
I deputati dell’Assemblea nazionale, il cui numero non può eccedere cinquecentosettantasette, sono eletti a suffragio diretto.
Il Senato, il cui numero dei membri non può eccedere trecentoquarantotto, è eletto a suffragio indiretto. Esso assicura la rappresentanza delle collettività territoriali della Repubblica.
I Francesi stabiliti fuori della Francia sono rappresentati all’Assemblea Nazionale e al Senato.

Art. 25

Una legge organica stabilisce la durata dei poteri di ciascuna assemblea, il numero dei suoi membri, le loro indennità, le condizioni di eleggibilità, e il regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità.
Essa stabilisce altresì le condizioni per la elezione delle persone chiamate ad assicurare, in caso di vacanza del seggio, la sostituzione dei deputati e dei senatori fino al rinnovo generale o parziale dell’assemblea di appartenenza ovvero la loro sostituzione temporanea in caso di loro accettazione di incarichi di governo.
Una commissione indipendente, la cui composizione, regole di organizzazione e di funzionamento sono stabilite con legge, si pronuncia con un parere pubblico sui progetti di testo e proposte di legge delimitanti i collegi per l’elezione dei deputati o che modifichino le ripartizione dei seggi dei deputati o dei senatori.

Art. 26

Nessun membro del Parlamento può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per opinioni o voti espressi nell’esercizio delle sue funzioni.
Nessun membro del Parlamento può essere soggetto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura privativa o restrittiva della libertà senza l’autorizzazione dell’ Ufficio di presidenza dell’assemblea di appartenenza. Detta autorizzazione non è richiesta in caso di flagranza o di condanna definitiva.
La detenzione, le misure privative o restrittive della libertà o l’azione penale nei confronti di un membro del Parlamento sono sospese per la durata della sessione qualora l’assemblea alla quale appartiene lo richieda.
L’assemblea interessata si riunisce di pieno diritto in sedute supplementari per consentire, se del caso, l’applicazione del comma di cui sopra.

Art. 27

Il mandato imperativo è nullo.
Il diritto di voto dei membri del Parlamento è personale.
La legge organica può autorizzare eccezionalmente la delega del voto. In tal caso nessuno può ricevere in delega più di un mandato .

Art. 28

Il Parlamento si riunisce di pieno diritto in una sessione ordinaria che ha inizio il primo giorno lavorativo di ottobre e si conclude l’ultimo giorno lavorativo di giugno.
La sessione ordinaria in ciascuna assemblea non può superare i centoventi giorni di seduta. Le settimane di seduta sono stabilite da ciascuna assemblea.
Il Primo ministro, consultato il Presidente dell’assemblea interessata, o la maggioranza dei membri di ciascuna assemblea, può decidere la convocazione di giorni supplementari di seduta.
I giorni e gli orari delle sedute sono determinati dal regolamento di ciascuna assemblea.

Art. 29

Il Parlamento si riunisce in sessione straordinaria su richiesta del Primo Ministro o della maggioranza dei membri componenti l’Assemblea nazionale, su un ordine del giorno determinato.
Quando la sessione straordinaria è tenuta su richiesta dei membri dell’Assemblea nazionale, il decreto di chiusura ha effetto solo dopo che il Parlamento abbia esaurito l’ordine del giorno per il quale è stato convocato e al più tardi il dodicesimo giorno successivo a quello della prima seduta.
Solo il Primo ministro può chiedere una nuova sessione prima della fine del mese successivo al decreto di chiusura.

Art. 30

Esclusion fatta dei casi in cui il Parlamento si riunisce di pieno diritto, le sessioni straordinarie sono aperte e chiuse con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 31

I membri del Governo hanno accesso alle due assemblee. Sono ascoltati quando lo richiedono.
Essi possono farsi assistere da commissari del Governo.

Art. 32

Il Presidente dell’Assemblea nazionale è eletto per la durata della legislatura. Il Presidente del Senato è eletto dopo ogni rinnovo parziale.

Art. 33

Le sedute delle due assemblee sono pubbliche. Il resoconto integrale dei dibattiti è pubblicato nel Journal Officiel.
Ciascuna assemblea può riunirsi in comitato segreto su richiesta del Primo ministro o di un decimo dei suoi membri.

 

Titolo V - Rapporti tra il parlamento e il governo

Art. 34

La legge è votata dal Parlamento.
La legge stabilisce le norme concernenti :

  • i diritti civili e le garanzie fondamentali accordate ai cittadini per l’esercizio delle pubbliche libertà; la libertà, il pluralismo e l’indipendenza dei media; gli obblighi imposti dalla Difesa nazionale ai cittadini relativamente alla loro persone ed ai loro beni ;
  • la cittadinanza, lo stato e la capacità delle persone, il regime matrimoniale, le successioni ed elargizioni ;
  • la descrizione dei reati nonché delle pene applicabili; la procedura penale; l’amnistia; la creazione di nuovi ordini giurisdizionali e lo stato giuridico dei magistrati ;
  • la base imponibile, l’aliquota e le modalità di riscossione delle imposte di ogni tipo; il regime di emissione della moneta.
  • La legge stabilisce altresì le norme concernenti :
  • il sistema elettorale delle assemblee parlamentari delle assemblee locali e delle istanze rappresentative dei francesi stabiliti fuori di Francia nonché le condizioni di esercizio dei mandati elettorali e delle funzioni elettive dei membri delle assemblee deliberanti delle collettività territoriali; ;
  • la creazione di categorie di enti pubblici ;
  • le garanzie fondamentali riconosciute ai funzionari civili e militari dello Stato ;
  • le nazionalizzazioni di imprese e i trasferimenti di proprietà di imprese del settore pubblico al settore privato.
  • La legge determina i principi fondamentali :
  • dell’organizzazione generale della Difesa nazionale ;
  • della autonomia amministrativa delle collettività territoriali, delle loro competenze e risorse ;
  • dell’insegnamento ;
  • del regime della proprietà, dei diritti reali e degli obblighi civili e commerciali ;
  • del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale ;
  • della tutela dell’ambiente.

Le leggi finanziarie determinano le entrate e le spese dello Stato alle condizioni e con le riserve previste con legge organica.
Le leggi sul finanziamento della previdenza sociale determinano le condizioni generali del suo equilibrio finanziario e, tenuto conto delle previsioni di entrata, ne stabiliscono gli obiettivi di spesa, alle condizioni e con le riserve previste con legge organica.
Leggi programmatiche stabiliscono gli obiettivi dell’azione dello Stato.
Gli orientamenti pluriannuali della finanza pubblica sono definiti con leggi programmatiche. Si inseriscono nell’obiettivo di equilibrio dei conti delle pubbliche amministrazioni.
Le disposizioni del presente articolo potranno essere precisate ed integrate con legge organica.

Art. 34-1

Le assemblee possono votare risoluzioni alle condizioni stabilite con legge organica.
Sono irricevibili e non possono essere iscritte all’ordine del giorno le proposte di risoluzione nei cui confronti il Governo ritenga che la loro adozione o rigetto possa essere di natura tale da mettere in causa la sua responsabilità o che esse contengano ingiunzioni nei suoi confronti.

Art. 35

La dichiarazione di guerra è autorizzata dal Parlamento.
Il Governo informa il Parlamento della sua decisione di far intervenire le forze armate all’estero, al più tardi tre giorni dopo l’inizio dell’intervento. Il Governo specifica gli obiettivi perseguiti. Tali informazioni possono dar luogo a dibattito senza che si proceda ad alcuna votazione.
Se la durata dell’intervento supera i quattro mesi, il Governo sottopone il suo prolungamento all’autorizzazione del Parlamento. Può chiedere all’Assemblea Nazionale di decidere in ultima istanza.
Se il Parlamento non è in sessione allo scadere dei quattro mesi, si pronuncia all’apertura della sessione seguente.

Art. 36

Lo stato d’assedio è decretato dal Consiglio dei ministri.
Non può essere prorogato oltre dodici giorni senza autorizzazione del Parlamento.

Art. 37

Le materie non riservate alla legge hanno carattere regolamentare.
I testi in forma legislativa esistenti in tali materie possono essere modificati mediante decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato. Qualora tali testi fossero approvati dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione potranno essere modificati con decreto solo dopo che il Consiglio costituzionale abbia dichiarato che essi sono di natura regolamentare, in virtù del comma precedente.

Art. 37-1

La legge ed i regolamenti possono comportare, per un oggetto ed una durata limitati, disposizioni a carattere sperimentale.

Art. 38

Il Governo può, per l’esecuzione del suo programma, richiedere al Parlamento l’autorizzazione ad emanare con ordinanze, entro un termine stabilito, provvedimenti su misure che sono normalmente riservate alla legge.
Dette ordinanze sono deliberate dal Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato. Esse entrano in vigore con la loro pubblicazione, ma decadono se il progetto di legge di ratifica non è presentato al Parlamento entro la data stabilita dalla legge di autorizzazione. Possono essere ratificate solo espressamente.
Alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo le ordinanze possono essere modificate, nelle materie che sono di competenza legislativa, solo con legge.

Art. 39

L’iniziativa delle leggi appartiene congiuntamente al Primo ministro e ai membri del Parlamento.
I disegni di legge sono deliberati dal Consiglio dei ministri sentito il Consiglio di Stato e presentati alla presidenza di una delle due assemblee. I disegni di legge finanziaria e di finanziamento della previdenza sociale sono presentati in primo luogo all’Assemblea nazionale. Fatto salvo il primo capoverso dell’articolo 44, i progetti di legge il cui oggetto principale riguardi l’organizzazione delle collettività territoriali () sono presentati prima al Senato.
La presentazione dei disegni di legge depositati dinanzi all’Assemblea nazionale o al Senato rispondono alle condizioni stabilite con legge organica.
I disegni di legge non possono essere inseriti all’ordine del giorno se la Conferenza dei Presidenti della prima assemblea incaricata ravvisi che le regole stabilite dalla legge organica sono state disattese. In caso di disaccordo tra la
Conferenza dei presidenti ed il Governo, il Presidente dell’assemblea incaricata o il Primo Ministro possono adire il Consiglio costituzionale che delibera entro il termine di otto giorni.
Alle condizioni previste dalla legge, il Presidente di una assemblea può sottoporre per parere al Consiglio di Stato, prima del suo esame in commissione, una proposta di legge depositata da uno dei suoi membri, a meno che quest’ultimo non vi si opponga.

Art. 40

Le proposte e gli emendamenti formulati dai membri del Parlamento non sono accettabili allorquando la loro adozione abbia per conseguenza una diminuzione delle entrate pubbliche, ovvero la creazione o l’aggravio di un onere pubblico.

Art. 41

Se nel corso dell’iter legislativo risulta che una proposta o un emendamento riguardino una materia non riservata alla legge, o siano in contrasto con una delega accordata in virtù dell’articolo 38, il Governo o il Presidente dell’Assemblea incaricata possono opporre l’irricevibilità.
In caso di disaccordo tra il Governo ed il Presidente dell’assemblea interessata, il Consiglio costituzionale, su richiesta dell’uno o dell’altro, decide nel termine di otto giorni.

Art. 42

La discussione dei disegni e delle proposte di legge verte, in aula, sul testo adottato dalla commissione che ne è investita in applicazione dell’art. 43 ovvero, in mancanza, sul testo di cui l’Assemblea è stata investita.
Tuttavia, la discussione in aula dei disegni di revisione costituzionale, dei disegni di legge finanziaria e dei disegni di legge di finanziamento della previdenza sociale verte, in prima lettura dinanzi alla prima assemblea investita, sul testo presentato dal Governo e, per le altre letture, sul testo trasmesso dall’altra assemblea.
La discussione in aula, in prima lettura, di un disegno o di una proposta di legge può aver luogo, dinanzi alla prima assemblea investita, solo dopo lo scadere del termine di sei settimane successive al suo deposito. Può aver luogo, dinanzi alla seconda assemblea investita, solo allo scadere del termine di quattro settimane a partire dalla sua trasmissione.
Il comma precedente non si applica se sia stata avviata la procedura accelerata alle condizioni di cui all’articolo 54. Non si applica altresì ai disegni di legge finanziaria, ai disegni di legge di finanziamento della previdenza sociale ed ai disegni relativi allo stato di crisi.

Art. 43

I disegni e le proposte di legge sono inviati per l’esame ad una delle commissioni permanenti il cui numero è limitato a otto per ciascuna assemblea.
Se il Governo o l’assemblea che ne è investita ne fanno richiesta, i disegni e le proposte di legge sono inviati per l’esame ad una commissioe espressamente istituita a tal fine.

Art. 44

I membri del Parlamento e il Governo hanno diritto di presentare emendamenti. Tale diritto si esercita in aula o in commissione secondo le condizioni stabilite dai regolamenti delle assemblee, nel quadro stabilito con legge organica.
Dopo l’apertura del dibattito, il Governo può opporsi all’esame degli emendamenti che non siano stati precedentemente sottoposti alla commissione.
Se il Governo lo richiede, l’assemblea investita si pronuncia con un solo voto su tutto o parte del testo in discussione, con i soli emendamenti proposti o accettati dal Governo.

Art. 45

Ogni disegno o proposta di legge è esaminato successivamente nelle due assemblee del Parlamento in vista dell’adozione di un identico testo. Fatta salva l’applicazione degli articoli 40 e 41, un emendamento è ricevibile in prima lettura se presenta un collegamento, anche indiretto, con il testo depositato o trasmesso.
Quando, per disaccordo tra le due assemblee, un disegno o una proposta di legge non risulta adottato dopo due letture da parte di ciascuna assemblea, o, se il Governo ha deciso di avviare la procedura accelerata senza che le Conferenze dei presidenti vi si siano opposte congiuntamente, dopo una sola lettura da parte di ciascuna di esse, il Primo ministro o, per una proposta di legge, i Presidenti delle due assemblee che agiscono congiuntamente, hanno la facoltà di convocare una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni rimaste in sospeso.
Il testo elaborato dalla commissione mista può essere sottoposto dal Governo all’approvazione delle due assemblee. Non sono ammessi emendamenti, se non dietro assenso del Governo.
Se la commissione mista non raggiunge l’accordo su un testo comune o se il testo non è adottato alle condizioni previste dal comma precedente, il Governo può, dopo una nuova lettura da parte della Assemblea nazionale e del Senato, richiedere all’Assemblea nazionale di decidere in via definitiva. In tal caso, l’Assemblea nazionale può riprendere il testo elaborato dalla commissione mista, ovvero l’ultimo testo da essa votato, eventualmente come modificato da uno o più emendamenti adottati dal Senato.

Art. 46

Le leggi alle quali la Costituzione attribuisce il carattere di leggi organiche sono votate e modificate alle condizione seguenti.
Il disegno o la proposta non possono, in prima lettura, essere sottoposti alla decisione ed al voto delle assemblee prima che siano trascorsi i termini stabiliti dal terzo comma dell’articolo 42. Tuttavia, se la procedura accelerata è stata avviata alle condizioni di cui all’articolo 45, il disegno o la proposta non possono essere sottoposti alla decisione della prima assemblea investita prima che siano trascorsi quindici giorni dalla sua presentazione.
E’ applicabile la procedura di cui all’articolo 45. Tuttavia, in mancanza di accordo fra le due assemblee, il testo deve essere adottato dalla Assemblea nazionale in ultima lettura a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Le leggi organiche relative al Senato debbono essere votate nello stesso testo dalle due assemblee.
Le leggi organiche sono promulgate solo dopo dichiarazione di conformità alla Costituzione da parte del Consiglio costituzionale.

Art. 47

Il Parlamento vota i disegni di legge finanziaria secondo le modalità previste con legge organica.
Se l’Assemblea nazionale non si pronuncia in prima lettura nel termine di quaranta giorni dalla presentazione di un disegno di legge, il Governo ne investe il Senato che deve deliberare nel termine di quindici giorni. Si procede quindi secondo le modalità previste all’articolo 45.
Se il Parlamento non si pronuncia entro settanta giorni, le disposizioni del disegno di legge possono essere emanate mediante ordinanza.
Se la legge finanziaria che stabilisce le entrate e le spese di un esercizio non è presentata in tempo utile per essere promulgata prima dell’inizio dell’esercizio stesso, il Governo richiede con urgenza al Parlamento l’autorizzazione a riscuotere le imposte e stanzia con decreto i fondi relativi agli impegni di spesa già approvati.
I termini previsti dal presente articolo sono sospesi quando il Parlamento non è in sessione.
La Corte dei conti assiste il Parlamento e il Governo nel controllo della esecuzione delle leggi finanziarie.

Art. 47-1

Il Parlamento vota i disegni di legge sul finanziamento della previdenza sociale alle condizioni previste con legge organica.
Se l’Assemblea nazionale non si è pronunciata in prima lettura entro un termine di venti giorni dalla presentazione di un disegno, il Governo incarica il Senato il quale deve deliberare entro il termine di quindici giorni. Si procede successivamente alle condizioni previste all’articolo 45.
Se il Parlamento non si è pronunciato entro un termine di cinquanta giorni, le disposizioni del disegno possono diventare esecutive con ordinanza.
I termini previsti al presente articolo sono sospesi quando il Parlamento non è in sessione e, per ciascuna assemblea, nel corso delle settimane durante le quali le stesse hanno deciso di non tenere seduta, in conformità al secondo comma dell’articolo 28.
La Corte dei conti assiste il Parlamento ed il Governo nel controllo dell’applicazione delle leggi sul finanziamento della previdenza sociale.

Art. 47-2

La Corte dei Conti assiste il Parlamento nel controllo dell’azione del Governo. Assiste il Parlamento ed il Governo nel controllo della esecuzione della legge finanziaria e dell’applicazione delle leggi di finanziamento della previdenza sociale nonché nella valutazione delle politiche pubbliche. Contribuisce, tramite le sue relazioni, rese pubbliche, alla informazione dei cittadini.

Art. 48

Fatta salva l’applicazione degli ultimi tre commi dell’articolo 28, l’ordine del giorno è stabilito da ciascuna assemblea.
Due settimane di seduta su quattro sono riservate in via prioritaria, e secondo l’ordine stabilito dal Governo, all’esame dei testi e ai dibattiti di cui esso richieda l’iscrizione all’ordine del giorno.
Inoltre, l’esame dei progetti di legge finanziaria, dei progetti di leggi di finanziamento della previdenza sociale, e fatte salve le disposizioni del comma successivo, dei testi trasmessi dall’altra assemblea trascorse almeno sei settimane, dei progetti relativi allo stato di crisi e alle richieste di autorizzazione quali previste dall’articolo 35 è, su richiesta del Governo, iscritto in via prioritaria all’ordine del giorno.
Una settimana di seduta su quattro è riservata in via prioritaria, e nell’ordine stabilito da ciascuna assemblea, all’iniziativa dei gruppi dell’opposizine dell’assemblea interessata e a quella dei gruppi minoritari.
Almeno una seduta a settimana, anche durante le sessioni straordinarie di cui all’articolo 29, è riservata in via prioritaria alle interrogazioni dei membri del Parlamento ed alle risposte del Governo.

Art. 49

Il Primo ministro, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, impegna dinanzi all’Assemblea nazionale la responsabilità del Governo sul suo programma o eventualmente su una dichiarazione di politica generale.
L’Assemblea nazionale chiama in causa la responsabilità del Governo mediante la votazione di una mozione di sfiducia. Tale mozione è ammissibile se sottoscritta da almeno un decimo dei membri dell’Assemblea nazionale. La votazione può aver luogo trascorse quarantotto ore dalla presentazione della mozione. Sono computati
solo i voti favorevoli alla mozione di sfiducia che è approvata a maggioranza dei membri componenti l’Assemblea nazionale. Salvo il caso previsto al comma sottostante, un deputato non può essere firmatario di più di tre mozioni di sfiducia nel corso di una stessa sessione ordinaria e di non più di una nel corso di una stessa sessione straordinaria.
Il Primo ministro può, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, impegnare la responsabilità del Governo dinanzi all’Assemblea nazionale sul voto di un progetto di legge finanziaria o di finanziamento della previdenza sociale. In tal caso, detto progetto è considerato adottato, salvo il caso in cui una mozione di sfiducia, presentata nel termine di ventiquattro ore, venga votata alle condizioni previste dal comma precedente. Il Primo Ministro può, inoltre, ricorrere a tale procedura per un altro disegno o per una proposta di legge a sessione.
Il Primo ministro ha facoltà di chiedere al Senato l’approvazione di una dichiarazione di politica generale.

Art. 50

Se l’Assemblea nazionale adotta una mozione di sfiducia, respinge il programma o una dichiarazione di politica generale del Governo, il Primo ministro deve presentare al Presidente della Repubblica le dimissioni del Governo.

Art. 50-1

Dinanzi all’una o l’altra assemblea, il Governo può, di sua iniziativa o su richiesta di un gruppo parlamentare ai sensi dell’articolo 51-1, fare, su un argomento determinato, una dichiarazione che dà luogo a dibattito e può, se così decide, essere oggetto di una votazione senza impegnare la sua responsabilità.

Art. 51

La chiusura della sessione ordinaria o delle sessioni straordinarie è ritardata di diritto per consentire, ove necessario, l’applicazione dell’articolo 49. A tal fine, possono essere tenute di diritto sedute supplementari.

Art. 51-1

Il regolamento di ciascuna assemblea stabilisce i diritti dei gruppi parlamentari costituiti al suo interno. Riconosce diritti specifici ai gruppi di opposizione dell’assemblea interessata così come ai gruppi minoritari.

Art. 51-2

Per l’esercizio delle missioni di controllo e di valutazione di cui al primo comma dell’articolo 24, è possibile istituire commissioni di inchiesta in ciascuna assemblea per raccogliere, alle condizioni previste dalla legge, elementi di informazione.
Le regole di organizzazione e funzionamento di tali commissioni sono stabilite con legge. Le condizioni per la loro istituzione sono stabilite dal regolamento di ciascuna assemblea.

 

Titolo VI - Dei trattati ed accordi internazionali

Art. 52

Il Presidente della Repubblica negozia e ratifica i trattati.
È informato di ogni negoziato tendente alla conclusione di un accordo internazionale per il quale non è richiesta ratifica.

Art. 53

I trattati di pace, i trattati di commercio, i trattati o accordi relativi all’organizzazione internazionale, quelli che impegnano le finanze dello Stato, quelli che modificano disposizioni di natura legislativa, quelli relativi allo status delle persone e quelli che comportano cessione, scambio o aggregazione di territori, possono essere ratificati o approvati solo in virtù di una legge.
Essi entrano in vigore solo dopo la ratifica o l’approvazione.
Nessuna cessione, scambio e aggregazione di territorio sono valide senza il consenso delle popolazioni interessate.

Art. 53-1

La Repubblica può stipulare, con gli Stati europei legati da identici impegni in materia d’asilo e di tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, accordi che fissino le rispettive competenze riguardo all’esame delle richieste d’asilo presentate.
Tuttavia, anche se la richiesta non dovesse rientrare nelle loro competenze in virtù dei suddetti accordi, le autorità della Repubblica hanno sempre il diritto di dare asilo agli stranieri perseguitati a causa delle loro azioni a favore della libertà o che chiedano la protezione della Francia per altri motivi.

Art. 53-2

La Repubblica può riconoscere la giurisdizione della Corte Penale Internazionale alle condizioni di cui al trattato firmato in data 18 luglio 1998.

Art. 54

Qualora il Consiglio costituzionale, incaricato dal Presidente della Repubblica, dal Primo ministro, dal Presidente di una delle due assemblee, da sessanta deputati o sessanta senatori, dichiari che un impegno internazionale contiene clausole contrarie alla Costituzione, l’autorizzazione a ratificare o ad approvare l’impegno internazionale in questione può intervenire solo dopo revisione della Costituzione.

Art. 55

I trattati o accordi regolarmente ratificati o approvati hanno, una volta pubblicati, efficacia superiore a quella delle leggi, con riserva, per ciascuno accordo o trattato, della sua applicazione dall’altra Parte.

 

Titolo VII - Il consiglio costituzionale

Art. 56

Il Consiglio costituzionale comprende nove membri, il cui mandato dura nove anni e non è rinnovabile. Il Consiglio costituzionale si rinnova per un terzo ogni tre anni. Dei suoi membri, tre sono nominati dal Presidente della Repubblica, tre dal Presidente dell’Assemblea nazionale, tre dal Presidente del Senato. La procedura di cui all’ultimo comma dell’articolo 13 è applicabile a tali nomine. Le nomine effettuate dal Presidente di ciascuna assemblea sono sottoposte esclusivamente al parere della commissione permanente competente dell’assemblea interessata.
Oltre i nove membri di cui al precedente comma, fa parte del Consiglio Costituzionale di diritto e a vita chi sia stato Presidente della Repubblica.
Il presidente del Consiglio costituzionale è nominato dal Presidente della Repubblica. In caso di parità, il suo voto prevale.

Art. 57

Le funzioni di membro del Consiglio costituzionale sono incompatibili con quelle di ministro o di membro del Parlamento. Le altre incompatibilità sono stabilite con legge organica.

Art. 58

Il Consiglio costituzionale sovrintende alla regolarità della elezione del Presidente della Repubblica.
Esamina i ricorsi e proclama i risultati dello scrutinio.

Art. 59

Il Consiglio costituzionale decide, in caso di contestazione, sulla regolarità delle elezioni dei deputati e dei senatori.

Art. 60

Il Consiglio costituzionale verifica la regolarità delle operazioni referendarie previste agli articoli 11 e 89 e al titolo XV. Ne proclama i risultati.

Art. 61

Le leggi organiche, prima della loro promulgazione, le proposte di legge di cui all’articolo 11 prima di essere sottoposte a referendum, e i regolamenti delle assemblee parlamentari, prima della loro entrata in vigore, devono essere
sottoposti al Consiglio costituzionale che si pronuncia sulla loro conformità alla Costituzione.
Agli stessi effetti, le leggi possono essere deferite al Consiglio costituzionale, prima della loro promulgazione, dal Presidente della Repubblica, dal Primo ministro, dal Presidente dell’Assemblea nazionale, dal Presidente del Senato, da sessanta deputati o da sessanta senatori.
Nei casi previsti dai due commi precedenti, il Consiglio costituzionale deve deliberare entro il termine di un mese. Tuttavia, a richiesta del Governo, in caso di urgenza, il termine è ridotto a otto giorni.
Nei casi menzionati, il deferimento al Consiglio costituzionale sospende il termine della promulgazione.

Art. 61-1

Qualora, in occasione di un procedimento in corso dinanzi ad una giurisdizione, si sostenga che una disposizione di legge porti pregiudizio ai diritti e alle libertà garantiti dalla Costituzione, il Consiglio costituzionale può essere incaricato di tale questione su rinvio del Consiglio di Stato o della Corte di Cassazione che si pronuncia entro un termine stabilito.
Le condizioni di applicazione del presente articolo sono stabilite con legge organica.

Art. 62

Una disposizione dichiarata incostituzionale in virtù dell’articolo 61 non può essere promulgata né applicata.
Una disposizione dichiarata incostituzionale in virtù dell’articolo 61-1 è abrogata a partire dalla pubblicazione della decisione dle Consiglio Costituzionale o in altra data successiva quale stabilita da tale decisione. Il Consiglio Costituizonale stabilisce le condizioni ed i limiti ai quali gli effetti prodotti da tale disposizione possono essere rimessi in causa.
Contro le decisioni del Consiglio costituzionale non è ammesso alcun ricorso. Esse sono obbligatorie per i pubblici poteri e per tutte le autorità amministrative e giurisdizionali.

Art. 63

Una legge organica determina le norme d’organizzazione ed di funzionamento del Consiglio costituzionale, la procedura per adirlo e, in particolare, i termini per investirlo delle contestazioni elettorali.

 

 

Titolo VIII - Dell’autorità giudiziariaArticolo 64.

Il Presidente della Repubblica è garante dell’indipendenza dell’autorità giudiziaria.
Egli è assistito dal Consiglio superiore della magistratura. Una legge organica stabilisce lo stato giuridico dei magistrati. I magistrati giudicanti sono inamovibili.

Art. 65

Il Consiglio superiore della magistratura comprende due sezioni, una competente per i magistrati giudicanti, l’altra per i magistrati della procura.
La sezione competente per i magistrati giudicanti è presieduta dal Primo presidente della Corte di Cassazione. Comprende, inoltre, cinque magistrati giudicanti ed un magistrato della procura, un consigliere di Stato, designato dal Consiglio di Stato, un avvocato e sei personalità qualificate non appartenenti né al Parlamento né all’ordine giudiziario,né all’ordine amministrativo. Il Presidente della Repubblica, il Presidente dell’Assemblea nazionale e il Presidente del Senato designano, ciascuno, due personalità qualificate. Le nomine effettuate dal Presidente di ciascuna assemblea sono sottoposte esclusivamente al parere della commissione competente per materia dell’assemblea interessata.
La sezione competente per i magistrati della procura è presieduta dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Comprende, inoltre, cinque magistrati della procura ed un magistrato giudicante, nonché il consigliere di Stato, l’avvocato e le sei personalità qualificate citate al secondo comma.
La sezione del Consiglio superiore della magistratura competente per i magistrati giudicanti formula proposte per le nomine dei magistrati giudicanti nella Corte di cassazione, di Primo presidente di Corte d’appello e di Presidente di tribunale. Gli altri magistrati giudicanti sono nominati su suo parere conforme.
La sezione del Consiglio superiore della magistratura competente per i magistrati della procura dà il proprio parere sulle nomine relative ai magistrati della procura.
La sezione del Consiglio superiore della magistratura competente per magistrati giudicanti delibera come consiglio di disciplina dei magistrati giudicanti. In tale caso essa si compone, oltre ai membri citati al secondo comma ,del magistrato giudicante membro della sezione competente per i magistrati della procura.
La formazione del Consiglio superiore della magistratura competente per i magistrati della procura dà il proprio parere sulle sanzioni disciplinari che li riguardino. In tale caso essa si compone, oltre ai membri citati al terzo comma, del magistrato della procura membro della sezione competente per i magistrati giudicanti.
Il Consiglio superiore della magistratura si riunisce in formazione plenaria per rispondere alle richieste di parere formulate dal Presidente della Republica ai sensi dell’articolo 64. Si pronuncia, con la stessa formazione, sulle questioni relative alla deontologia dei magistrati e su ogni altra questione relativa al funzionamento della giustizia se così investito dal Ministro della Giustizia. La formazione plenaria consiste di tre dei cinque magistrati giudicanti citati al secondo comma, tre dei cinque magistrati della procura di cui al terzo comma, e del consigliere di Stato, l’avvocato e le sei personalità qualificate di cui al secondo comma. E’ presieduta dal Primo presidente della Corte di Cassazione, che può sostituire il Procuratore generale presso tale tribunale.
Tranne che in materia disciplinare, il Ministro della Giustizia può partecipare alle sedute delle sezioni del Consiglio superiore della Magistratura.
Il Consiglio superiore della Magistratura può essere adito da una parte in giudizio alle condizioni stabilite con legge organica
Le modalità d’applicazione del presente articolo sono stabilite con legge organica.

Art. 66

Nessuno può essere detenuto arbitrariamente.
L’autorità giudiziaria, garante della libertà individuale, assicura il rispetto di questo principio alle condizioni previste dalla legge.

Art. 66-1

Nessuno è passibile della pena di morte.

 

Titolo IX - L’alta corte di giustizia

Art. 67

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti in quanto tale, su riserva dei provvedimenti esplicitati negli articoli 53-2 e 68.
Non puo’ essergli richiesto, durante il suo mandato e di fronte a nessuna giurisdizione o autorità amministrativa francese di testimoniare. Egli non puo’ essere oggetto di un’azione in giustizia, di un’indagine, di un atto di istruzione giudiziaria o di citazione. Sono sospesi nei suoi riguardi tutti i termini di prescrizione o di decadenza.
Le istanze e procedure a cui viene fatto ostacolo possono essere riprese o avviate contro di lui al termine del mese che segue la cessazione del suo incarico.

Art. 68

Il Presidente della Repubblica puo’ essere destituito solo in caso di mancanza ai propri doveri incompatibile con l’esercizio del proprio mandato. La destituzione viene pronunciata dal Parlamento riunito in Alta Corte di Giustizia.
La proposta di riunire l’Alta Corte approvata da una delle assemblee del Parlamento viene immediatamente trasmessa all’altra che si pronuncia entro quindici giorni.
L’Alta Corte è presieduta dal Presidente dell’Assemblea nazionale. Essa delibera entro un mese, con voto a scheda segreta, sulla eventuale destituzione. La sua decisione ha effetto immediato.
Le decisioni prese in applicazione del presente articolo richiedono una maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che compongono l’assemblea interessata o l’Alta Corte di Giustizia. E’ vietato delegare il proprio voto. Vengono scrutinati unicamente i voti favorevoli alla proposta di riunione dell’Alta Corte di giustizia o alla destituzione.
Una legge organica stabilisce le condizioni di modifica del presente articolo.

 

Titolo X - Della responsabilità penale dei membri del governo

Art. 68-1

I membri del Governo sono penalmente responsabili degli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni e qualificati come reati nel momento in cui sono commessi.
Essi sono giudicati dalla Corte di giustizia della Repubblica.
La Corte di giustizia della Repubblica è vincolata dalla descrizione dei reati nonché dalla determinazione delle pene previste dalla legge.

Art. 68-2

La Corte di giustizia della Repubblica comprende quindici giudici: dodici parlamentari, eletti nel proprio seno e in numero uguale, dall’Assemblea nazionale e dal Senato dopo ogni rinnovo generale o parziale delle assemblee stesse e tre magistrati giudicanti della Corte di cassazione, di cui uno presiede la Corte di giustizia della Repubblica.
Chiunque si ritenga leso da un reato commesso da un membro del Governo nell’esercizio delle proprie funzioni può sporgere denuncia presso un’apposita commissione delle istanze.
Detta commissione ordina l’archiviazione della procedura, oppure la trasmissione della stessa al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ai fini del ricorso alla Corte di giustizia della Repubblica.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può altresì presentare ricorso d’ufficio alla Corte di giustizia della Repubblica su parere favorevole della commissione delle istanze.
Le condizioni di applicazione del presente articolo sono stabilite con legge organica.

Art. 68-3

Le disposizioni del presente titolo sono applicabili ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore dello stesso.

 

Titolo XI - Il Consiglio economico, sociale e ambiantale

Art. 69

Il Consiglio economico, sociale e ambientale, su richiesta del Governo, dà il proprio parere sui disegni di legge, ordinanze e decreti, nonché sulle proposte di legge che gli sono sottoposte.
Un membro del Consiglio economico, sociale e ambientale può essere designato dallo stesso ad esporre dinanzi alle assemblee parlamentari il parere del Consiglio sui progetti o le proposte che gli sono sottoposti.
Il Consiglio economico, sociale e ambientale può essere adito, attraverso una petizione alle condizioni stabilite con legge organica. Una volta esaminata la petizione, informa il Governo ed il Parlamento dei seguiti che propone vi si diano.

Art. 70

Il Consiglio economico, sociale e ambientale può essere consultato dal Governo e dal Parlamento su qualsiasi problema di carattere economico, sociale o ambientale. Il Governo può altresì consultarlo in merito ai disegni di legge di programmazione che definiscano gli orientamenti pluriannuali della finanza pubblica. Qualsiasi piano o disegno di legge programmatica a carattere economico, sociale o ambientale è ad esso sottoposto per il parere.

Art. 71

La composizione del Consiglio economico, sociale e ambientale, il cui numero di membri non può superare i centotrentatre, e le norme del suo funzionamento sono stabilite con legge organica.

Titolo XI bis - Il difensore dei diritti

Art. 71-1

Il Difensore dei diritti vigila sul rispetto dei diritti e delle libertà da parte delle amministrazioni dello Stato, le collettività territoriali, gli istituti pubblici e di qualsiasi organismo incaricato di una missione di servizio pubblico, o al quale una legge organica abbia attribuito competenze.
Può essere adito, alle condizioni stabilite con legge organica, da chi si senta leso dal funzionamento di un servizio pubblico o di uno degli organi di cui al primo comma. Può convocarsi d’ufficio.
La legge organica definisce le attribuzioni e le modalità di intervento del Difensore dei diritti. Stabilisce le condizioni alle quali il Difensore può essere assistito da un collegio per l’espletamento di alcune delle sue attribuzioni.
Il Difensore dei diritti è nominato dal Presidente della Repubblica per un mandato di sei anni non rinnovabile, in seguito all’applicazione della procedura di cui all’ultimo comma dell’articolo 13. Le sue funzioni sono incompatibili con quelle di membro del Governo e di membro del Parlamento. Le altre forme di incompatibilità sono stabilite con legge organica.
Il Difensore dei diritti rende conto della sua attività al Presidente della Repubblica ed al Parlamento.

 

Titolo XII - Delle collettività territoriali

Art. 72

Le collettività territoriali della Repubblica sono i comuni, i dipartimenti, le regioni, le collettività a statuto particolare e le collettività d’oltremare disciplinate dall’articolo 74. Qualsiasi collettività territoriale è creata per legge, se del caso in luogo di una o più delle collettività di cui al presente capoverso.
Le collettività territoriali sono preposte ad adottare le decisioni relative all’insieme delle competenze che possono meglio essere attuate al loro livello.
Alle condizioni previste dalla legge, tali collettività si amministrano liberamente tramite consigli eletti e dispongono di un potere regolamentare per l’esercizio delle loro competenze.
Alle condizioni previste con legge organica, e tranne qualora siano in causa le condizioni essenziali di esercizio di una libertà pubblica o di un diritto costituzionalmente garantito, le collettività territoriali o loro raggruppamenti possono, laddove, a seconda del caso, la legge o il regolamento lo prevedano,
derogare, a titolo sperimentale e per un oggetto ed una durata limitati, alle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano l’esercizio delle loro competenze.
Nessuna collettività territoriale può esercitare forme di tutela su un’altra. Tuttavia, laddove l’esercizio di una competenza richieda il concorso di più collettività territoriali, la legge può autorizzare una di esse o uno dei loro raggruppamenti ad organizzare le modalità della loro azione comune.
Nelle collettività territoriali della Repubblica, il rappresentante dello Stato, rappresentante di ciascun membro del governo, è responsabile in materia di interessi nazionali, controllo amministrativo e rispetto delle leggi.

Art. 72-1

La legge stabilisce le condizioni alle quali gli elettori di ogni collettività territoriale possono, esercitando il diritto di petizione, richiedere l’iscrizione all’ordine del giorno dell’assemblea deliberante della stessa di una questione che ricada nell’ambito della sua competenza.
Alle condizioni previste dalla legge organica, i progetti di delibera o di atto ricadenti nell’ambito delle competenze di una collettività territoriale possono, su iniziativa di quest’ultima, essere sottoposti, tramite referendum, alla decisione degli elettori di tale collettività.
Laddove si preveda di creare una collettività territoriale dotata di uno statuto particolare o di modificare la sua organizzazione, si può decidere, con legge, di consultare gli elettori iscritti nelle collettività interessate. La modifica dei confini delle collettività territoriali può altresì dar luogo alla consultazione degli elettori alle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 72-2

Le collettività territoriali beneficiano di risorse di cui possono disporre liberamente alle condizioni stabilite dalla legge.
Possono ricevere tutti o parte dei proventi derivanti da imposizioni fiscali di qualsiasi natura. Possono, con legge, essere autorizzate a fissarne la base imponibile e le aliquote entro i limiti stabiliti dalla legge stessa.
Il gettito fiscale e le altre risorse proprie delle collettività territoriali rappresentano, per ogni categoria di collettività, una parte determinante dell’insieme delle loro risorse. La legge organica fissa le condizioni alle quali tale norma trova attuazione.
I trasferimenti di competenze tra Stato e collettività territoriali sono accompagnati dall’attribuzione di risorse equivalenti a quelle che erano stabilite per il loro esercizio. La creazione o estensione di competenze la cui conseguenza sia quella di aumentare le spese delle collettività territoriali è accompagnata dalle risorse stabilite dalla legge.
La legge prevede meccanismi di perequazione destinati a favorire l’eguaglianza tra le collettività territoriali.

Art. 72-3

La repubblica riconosce, in seno al popolo francese, le popolazioni d’oltremare, in un ideale comune di libertà, uguaglianza e fraternità.
La Guadalupa, la Guyana, la Martinica, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint Martin, Saint-Pierre e Miquelon, le isole Wallis e Futuna e la Polinesia francese sono disciplinate dall’articolo 73 per quanto riguarda i dipartimenti e le regioni d’oltremare, nonchè per le collettività locali create in applicazione dell’ultimo capoverso dell’articolo 73, e dall’articolo 74 per le altre collettività.
Lo statuto della Nuova Caledonia è disciplinato dal Titolo XIII.
La legge stabilisce il regime legislativo e l’organizzazione particolare delle Terre australi e antartiche francesi e di Clipperton.

Art. 72-4

Nessun cambiamento, per tutta o parte di una delle collettività di cui al secondo capoverso dell’articolo 72 – 3, da uno verso l’altro dei regimi previsti dagli articoli 73 e 74 può essere apportato senza che il preventivo assenso degli elettori della collettività o della parte di collettività interessata non sia stato accertato conformemente alle condizioni stabilite nel paragrafo seguente. Tale cambiamento di regime è stabilito con legge organica.
Il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo nel corso delle sessioni o su proposta congiunta delle due assemblee, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, può determinare di consultare gli elettori di una collettività territoriale situata oltremare su una questione relativa alla sua organizzazione, alle sue competenze ovvero al suo regime legislativo. Se la consultazione verte su un cambiamento tra quelli previsti al paragrafo precedente ed è organizzata su proposta del governo, quest’ultimo rende una dichiarazione, di fronte a ciascuna assemblea, cui segue un dibattito.

Art. 73

Nei dipartimenti e nelle regioni d’oltremare, le leggi e regolamenti sono applicabili di pieno diritto. Essi possono essere oggetto di adattamenti in considerazione delle caratteristiche e vincoli particolari di tali collettività.
Tali adattamenti possono essere stabiliti dalle collettività stesse nelle materie in cui esse esercitano le loro competenze, a condizione che vi siano abilitate, a seconda del caso, per legge o per regolamento.
In deroga al primo capoverso e per tenere conto delle loro specificità, le collettività disciplinate dal presente articolo possono essere autorizzate a seconda del caso, per legge o per regolamento, a stabilire esse stesse le norme applicabili sul loro territorio, per un numero limitato di materie che possano ricadere nel campo della legge o del regolamento.
Tali norme non possono riguardare la cittadinanza, i diritti civili, le garanzie delle libertà pubbliche, lo status e la capacità delle persone, l’organizzazione della giustizia, il diritto penale, la procedura penale, la politica estera, la difesa, la sicurezza e l’ordine pubblico, la moneta, il credito ed i cambi, nonché il diritto elettorale. Tale elenco potrà essere precisato ed integrato con legge organica.
La disposizione di cui ai due paragrafi precedenti non è applicabile al dipartimento ed alla regione di La Réunion.
Le abilitazioni di cui al secondo e terzo paragrafo sono decise, su richiesta della collettività interessata, alle condizioni e con le riserve stabilite con legge organica. Esse non sono rilasciate qualora siano messe in causa le condizioni essenziali di esercizio di una libertà pubblica o di un diritto costituzionalmente garantito.
La creazione con legge di una collettività che si sostituisca ad un dipartimento o ad una regione d’oltremare, ovvero l’istituzione di una assemblea deliberante unica per tali due collettività non può intervenire senza che sia stato accertato, secondo le forme di cui al secondo capoverso dell’articolo 72-4, il consenso degli elettori iscritti nell’ambito di tali collettività.

Art. 74

Le collettività d’oltremare disciplinate dal presente articolo hanno uno statuto che tiene conto degli interessi propri di ciascuna di esse in seno alla Repubblica.
Tale statuto è definito con legge organica, adottata dietro parere dell’assemblea deliberante, che stabilisce :

  • le condizioni alle quali le leggi ed i regolamenti vi trovano applicazione ;
  • le competenze della collettività; fatte salve quelle da essa già esercitate, il trasferimento di competenze dello Stato non può riguardare le materie elencate al quarto capoverso dell’articolo 73, quali precisate ed integrate, se del caso, con legge organica ;
  • le norme di organizzazione e funzionamento delle istituzioni della collettività ed il regime elettorale della sua assemblea deliberante ;
  • le condizioni alle quali le sue istituzioni sono consultate sui progetti e proposte di legge e sui progetti di ordinanza o di decreto che comportino disposizioni particolari per la collettività, nonché sulla ratifica o approvazione di impegni internazionali conclusi nelle materie che ricadano nella sua competenza ;

La legge organica può altresì determinare, per le collettività dotate di autonomia, le condizioni alle quali :

  • il Consiglio di Stato esercita uno specifico controllo giurisdizionale su alcune categorie di atti dell’assemblea deliberante prodotti in virtù delle competenze che essa esercita nel campo della legge ;
  • l’assemblea deliberante può modificare una legge promulgata posteriormente all’entrata in vigore dello statuto della collettività, qualora il Consiglio costituzionale, adito a tal fine dalle autorità della collettività, abbia constatato che la legge è intervenuta nell’ambito di competenza di quella collettività ;
  • la collettività può adottare misure giustificate da necessità locali in favore della sua popolazione, in materia di accesso all’impiego, diritto di stabilimento per l’esercizio di una attività professionale o di protezione del patrimonio fondiario ;
  • la collettività può partecipare, sotto il controllo dello Stato, all’esercizio delle competenze che quest’ultimo mantiene, nel rispetto delle garanzie accordate all’intero territorio nazionale per l’esercizio delle libertà pubbliche.

Le altre modalità di organizzazione particolare delle collettività che ricadano nell’ambito del presente articolo sono definite e modificate con legge dietro consultazione della loro assemblea deliberante.

Art. 74-1

Nelle collettività d’oltremare di cui all’articolo 74, nonché in Nuova Caledonia, il governo può, con decreto, estendere, nelle materie che rimangono di competenza dello Stato, con i necessari adattamenti, le disposizioni aventi natura legislativa in vigore nel territorio metropolitano, o adattare le disposizioni aventi natura legislativa in vigore alla organizzazione particolare della collettività interessata, salvo che la legge non abbia espressamente escluso, per le disposizioni in causa, il ricorso a tale procedura.
I decreti sono adottati dal Consiglio dei Ministri, dietro parere delle assemblee deliberanti interessate e del Consiglio di Stato. Essi entrano in vigore a partire dalla pubblicazione, e decadono in assenza di ratifica da parte del Parlamento entro il termine dei diciotto mesi successivi alla pubblicazione.

Art. 75

I cittadini della Repubblica che non hanno lo status civile di diritto comune, e di cui all’articolo 34, conservano lo status personale fino a rinunzia.

Art. 75-1

Le lingue regionali fanno parte del patrimonio della Francia.

 

Titolo XIII - Disposizioni transitorie relative alla Nuova-Caledonia

Art. 76

Le popolazioni della Nuova Caledonia sono chiamate a pronunciarsi entro il 31 dicembre 1998 sulle clausole dell’accordo sottoscritto a Nouméa il 5 maggio 1998 e pubblicato sul Journal Officiel della Repubblica Francese in data 27 maggio 1998.
Sono ammesse a partecipare allo scrutinio le persone che soddisfino le condizioni stabilite dall’articolo 2 della legge n° 88-1028 del 9 novembre 1988.
Le misure necessarie all’organizzazione dello scrutinio sono adottate per decreto in sede di Consiglio di Stato deliberato dal Consiglio dei Ministri.

Art. 77

Previa approvazione dell’accordo mediante consultazione cosi come stabilito dall’articolo 76, la legge organica, adottata dietro parere dell’assemblea deliberante della Nuova Caledonia, determina, al fine di assicurare l’evoluzione della Nuova Caledonia conformemente alle linee guida definite in quell’accordo e secondo le modalità necessarie alla sua realizzazione :

  • le competenze dello Stato che saranno trasferite, in via definitiva, alle istituzioni della Nuova Caledonia, i tempi e le modalità di questi trasferimenti, nonché la ripartizione dei costi ;
  • le regole di organizzazione e di funzionamento delle istituzioni della Nuova Caledonia e in particolare le condizioni a cui talune categorie di atti dell’assemblea deliberante della Nuova Caledonia, potranno essere sottoposte al vaglio del Consiglio costituzionale prima della pubblicazione ;
  • le norme relative alla cittadinanza, al sistema elettorale, all’occupazione e allo stato civile consuetudinario ;
  • le condizioni e le scadenze entro cui le popolazioni interessate della Nuova Caledonia saranno tenute a pronunciarsi in merito al conseguimento della piena sovranità.

Gli altri provvedimenti necessari alla realizzazione dell’accordo richiamato all’articolo 76 sono definiti con legge.
Per la definizione del corpo elettorale chiamato a eleggere i rappresentanti delle assemblee deliberanti della Nuova-Caledonia e delle sue provincie, la tabella a cui fanno riferimento sia l’accordo menzionato all’articolo 76 che agli articoli 188 e 189 della legge organica n°99-209 del 19 marzo 1999 relativa alla Nuova-Caledonia è la tabella redatta in occasione dello scrutinio previsto nel suddetto articolo 76 che include anche le persone non ammesse a parteciparvi.

 

 

[ Articoli da 78 a 86 : abrogati ]

 

 

Titolo XIV - Della francofonia e degli accordi di associazione

Art. 87

La Repubblica partecipa allo sviluppo della solidarietà e della cooperazione tra gli Stati e i popoli che condividono l’uso della lingua francese.
Articolo 88.
La Repubblica può concludere accordi con quegli Stati che desiderano associarsi ad essa ai fini del loro progresso civile.

 

Titolo XV - Delle Comunità europee e dell’Unione europea

Art. 88-1

La Repubblica partecipa all’Unione europea, costituita da Stati che hanno scelto liberamente di esercitare in comune alcune delle loro competenze in virtù del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, quali risultanti dal trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007.

Art. 88-2

La legge stabilisce le norme relative al mandato d’arresto europeo in applicazione degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea.

Art. 88-3

Con riserva di reciprocità e secondo le modalità previste dal trattato sull’Unione europea firmato il 7 febbraio 1992, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni amministrative può essere accordato solo ai cittadini dell’Unione che risiedono in Francia. Detti cittadini non possono tuttavia accedere alla carica di sindaco o di vice-sindaco né partecipare alla designazione degli elettori senatoriali e all’elezione dei senatori. Una legge organica votata negli stessi termini dalle due assemblee stabilisce le condizioni di applicazione del presente articolo.

Art. 88-4

Il Governo sottopone all’Assemblea nazionale ed al Senato, non appena sono stati trasmessi al Consiglio dell’Unione Europea, i progetti di atti legislativi europei e gli altri disegni o proposte di atti dell’Unione europea.
Conformemente alle modalità stabilite dal regolamento di ciascuna assemblea, possono essere adottate risoluzioni europee, all’occorrenza al di fuori delle sessioni, sui disegni o le proposte di cui al primo comma, nonché su qualsiasi documento proveniente da una delle istituzioni dell’Unione Europea.

Art. 88-5

I progetti di legge che autorizzano la ratifica di un trattato relativo all’adesione di uno Stato all’Unione europea vengono sottoposti a referendum dal Presidente della Repubblica.
Tuttavia, con il voto su una mozione adottata nello stesso testo da ciascuna assemblea alla maggioranza di tre quinti, il Parlamento può autorizzare l’adozione del disegno di legge secondo la procedura prevista al terzo comma dell’articolo 89.

Art. 88-6

L’Assemblea nazionale o il Senato possono esprimere un parere motivato sulla conformità di un progetto d’atto legislativo europeo al principio di sussidiarietà. Il parere è inviato dal Presidente dell’assemblea chiamata ad esprimersi ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea. Ne viene informato il Governo.
Ogni assemblea può presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea contro un atto legislativo europeo per violazione del principio di sussidiarietà. Tale ricorso è trasmesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea dal Governo.
A tal fine, possono essere adottate risoluzioni, ove occorra al di fuori delle sessioni, secondo modalità d’iniziativa e di discussione stabilite dal regolamento di ciascuna assemblea. Se la richiesta è formulata da sessanta deputati o sessanta senatori, il ricorso interviene de jure.

Art. 88-7

Attraverso la votazione di una mozione adottata nello stesso testo dall’Assemblea nazionale e dal Senato, il Parlamento può opporsi ad una modifica delle regole di adozione di atti dell’Unione Europea nei casi previsti, in virtu’ della revisione semplificata dei trattati o della cooperazione giudiziaria civile, dal trattato sull’Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, quali risultanti dal trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007.

 

Titolo XVI - Della revisione

Art. 89

L’iniziativa della revisione della Costituzione spetta congiuntamente al Presidente della Repubblica, su proposta del Primo ministro, e ai membri del Parlamento.
Il progetto o proposta di revisione deve essere esaminato alle entro i termini stabiliti al terzo comma dell’articolo 42 e votato dalle due assemblee nello stesso testo. La revisione è definitiva dopo essere stata approvata con referendum.
Tuttavia, il progetto di revisione non è sottoposto a referendum quando il Presidente della Repubblica decide di sottoporlo al Parlamento convocato in seduta comune; in tal caso, il progetto di revisione è approvato solo se ottiene la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi. L’Ufficio di Presidenza del Parlamento in seduta comune è quello dell’Assemblea nazionale.
Nessuna procedura di revisione può essere avviata o proseguita quando è in corso una violazione dell’integrità del territorio.
La forma repubblicana di Governo non può costituire oggetto di revisione.

 

 

 

 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789

I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. Di conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino:

Art. 1 – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.

Art. 2 – Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.

Art. 3 – Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa.

Art. 4 – La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla Legge.

Art. 5 – La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

Art. 6 – La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.

Art. 7 – Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, emanano, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente: opponendo resistenza si rende colpevole.

Art. 8 – La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.

Art. 9 – Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.

Art. 10 – Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge.

Art. 11 – La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

Art. 12 – La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.

Art. 13 – Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d’amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in ragione delle loro capacità.

Art. 14 – Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione, la riscossione e la durata.

Art. 15 – La società ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione ad ogni pubblico funzionario.

Art. 16 – Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.

Art. 17 – La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previo un giusto e preventivo indennizzo.

 

 

 

 

Preambolo della Costituzione del 27 ottobre 1946

  • All’indomani della vittoria riportata dai popoli liberi sui regimi che hanno tentato di asservire e degradare la persona umana, il popolo francese proclama ancora una volta che tutti gli esseri umani, senza distinzione di razza, di religione e di credo, possiedono dei diritti inalienabili e sacri. Esso riafferma solennemente i diritti e le libertà dell’uomo e del cittadino consacrati nella Dichiarazione dei diritti del 1789 ed i principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica.
  • Proclama, inoltre, particolarmente necessari nell’epoca attuale i seguenti principi politici, economici e sociali:
  • La legge garantisce alla donna, in tutti i campi, diritti uguali a quelli dell’uomo.
  • Qualsiasi persona perseguitata a causa della sua azione a favore della libertà ha diritto d’asilo sui territori della Repubblica.
  • Tutti hanno il dovere di lavorare ed il diritto di ottenere un lavoro. Nessuno può essere danneggiato, nel suo lavoro o nel suo impiego, a causa delle proprie origini, opinioni o credenze.
  • Qualsiasi persona può difendere i propri diritti ed i propri interessi tramite l’azione sindacale ed aderire ad un sindacato di sua scelta.
  • Il diritto di scipero si esercita nel quadro delle leggi che lo regolano.
  • Tutti i lavoratori partecipano, tramite i loro delegati, alla determinazione collettiva delle condizioni di lavoro ed alla gestione delle aziende.
  • Qualunque bene, qualunque impresa, la cui utilizzazione ha o acquisisce i caratteri di un servizio pubblico nazionale o di un monopolio di fatto, deve diventare proprietà della collettività.
  • La Nazione assicura all’individuo ed alla famiglia le condizioni necessarie per il loro sviluppo.
  • Essa garantisce a tutti ed in particolare ai bambini, alle madri ed agli anziani lavoratori, la tutela della salute, la sicurezza materiale, il riposo ed il tempo libero. Tutti gli esseri umani che a causa dell’età, dello stato fisico o mentale, della situazione economica si trovino nell’incapacità di lavorare, hanno il diritto di ottenere dalla collettività adeguati mezzi di sussistenza.
  • La Nazione proclama la solidarietà e l’uguaglianza di tutti i Francesi innanzi agli oneri che derivano dalle calamità nazionali.
  • La Nazione garantisce al bambino e all’adulto all’istruzione, alla formazione professionale ed alla cultura. L’organizzazione dell’istruzione pubblica, gratuita e laica in tutti i gradi, è un dovere dello Stato.
  • La Repubblica Francese, fedele alle proprie tradizioni, si conforma alle regole del diritto pubblico internazionale. Essa non intraprenderà in nessuna guerra per scopi di conquista e non utilizzerà mai le sue forze contro la libertà di nessun altro popolo.
  • Con riserva di reciprocità, la Francia acconsente alle limitazioni di sovranità necessarie all’organizzazione ed alla difesa della pace.
  • La Francia forma con i popoli d’oltremare un’Unione fondata sull’uguaglianza dei diritti e dei doveri, senza distinzione di razza e di religione.
  • L’Unione francese è composta da nazioni e da popoli che accomunano o coordinano le proprie risorse ed i propri sforzi per lo sviluppo delle rispettive civiltà, per l’accrescimento del benessere e per la propria sicurezza.
  • Fedele alla sua tradizionale missione, la Francia intende condurre i popoli dei quali ha assunto la cura alla libertà di autoamministrarsi e di gestire democraticamente le proprie attività; scartando qualsiasi sistema di colonizzazione fondato sull’arbitrio, garantisce a tutti uguale accesso alle funzioni pubbliche e l’esercizio individuale o collettivo dei diritti e delle libertà qui sopra proclamate o ribadite.

 

 

 

 

Carta dell’ambiente

Il popolo francese, Considerato,
che le risorse e gli equilibri naturali hanno determinato l’apparizione dell’umanità ;
che il futuro e l’esistenza stessa dell’umanità sono indissociabili dal suo ambiente naturale ;
che l’ambiente è patrimonio comune degli esseri umani ;
che l’uomo esercita una influenza crescente sulle condizioni della vita e sulla sua stessa evoluzione
che la diversità biologica, la realizzazione della persona e il progresso delle società umane risultano alterati da certi modi di consumo o di sfruttamento delle risorse naturali
che la tutela dell’ambiente deve essere perseguita di pari passo con gli altri interessi fondamentali della Nazione ;
che al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile, le scelte compiute per rispondere ai bisogni del presente non devono compromettere la capacità delle generazioni future e degli altri popoli di dare risposta ai loro specifici bisogni,
Proclama :

Articolo 1.

Ogni individuo ha il diritto di vivere in un ambiente equilibrato e favorevole alla sua salute.

Articolo 2.

Ogni individuo ha il dovere di partecipare alla tutela e al miglioramento dell’ambiente.

Articolo 3.

Ogni individuo ha il dovere, nei termini definiti dalla legge, di prevenire o, in mancanza, limitare gli eventuali danni che lui stesso arrecherebbe all’ambiente.

Articolo 4.

Ogni individuo deve contribuire alla riparazione dei danni da lui provocati all’ambiente, allecondizioni definite dalla legge.

Articolo 5.

Se la realizzazione di un danno nei confronti dell’ambiente, per quanto lo stato delle conoscenze scientifiche possa essere incerto, ne arrecasse un deterioramento grave e irreversibile, le autorità pubbliche garantiranno, in ragione del principio di precauzione e nell’ambito del loro raggio d’azione, l’applicazione
delle procedure di valutazione dei rischi e l’adozione di provvedimenti provvisori e specifici al fine di ovviare al danno.

Articolo 6.

Le politiche pubbliche devono farsi promotrici dello sviluppo sostenibile. A tal scopo, queste considerano alla stessa stregua, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, lo sviluppo economico e il progresso sociale.

Articolo 7.

Ogni individuo ha il diritto, nelle condizioni e nei limiti definiti dalla legge, di accedere alle informazioni relative all’ambiente in possesso delle autorità pubbliche e di partecipare all’elaborazione delle decisioni pubbliche che hanno un impatto sull’ambiente.

Articolo 8.

L’educazione e la formazione all’ambiente devono contribuire all’esercizio dei diritti e doveri definiti dalla presente Carta.

Articolo 9.

La ricerca e l’innovazione devono concorrere alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente.

Articolo 10.

La presente Carta ispira l’azione europea e internazionale della Francia.

Mis à jour le 29/03/2023