Sig.ra Fairouz H e altri

02/12/2022

IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE È STATO ADITO il 1 agosto 2019 dal Consiglio di Stato (decisioni nn. 431482, 431501 e 431564 del 31 luglio 2019), nelle condizioni previste all'articolo 61-1 della Costituzione, di una questione prioritaria di costituzionalità posta, da una parte, per la Sig.ra Fairouz H., il Sig. Yves G., la Sig.ra Laurence G., il Sig. Quentin M., la Sig.ra Sheila Z. e i  Sig.ri Douglas Edward W. e Michael Charles S. dall’Avv. Julien Fouchet del foro di Bordeaux, e, d'altra parte, per la Sig.ra Hélène T. e il partito animalista dall’Avv. Caroline Lanty del foro di Parigi e, infine, dal Sig. Jérémy A. La questione è stata registrata presso il Segretariato generale del Consiglio costituzionale con il n° 2019-811 QPC e porta sulla conformità ai diritti e libertà che la Costituzione garantisce dell'articolo 3 della legge n° 77-729 del 7 luglio 1977 relativa all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, nella versione risultante dalla legge n° 2018-509 del 25 giugno 2018 relativa all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo.

 

Visti i seguenti testi:

 

– la Costituzione;

– l'ordinanza n° 58-1067 del 7 novembre 1958 portante legge organica sul Consiglio costituzionale;

– il trattato sull'Unione europea;

– il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

– la decisione 2002/772/CE Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 78/787/CECA, CEE, Euratom;

– la decisione 2018/994/UE Euratom del Consiglio del 13 luglio 2018 che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del 20 settembre 1976;

– la legge n° 2018-509 del 25 giugno 2018 relativa all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo;

– il regolamento del 4 febbraio 2010 sulla procedura seguita dinanzi al Consiglio costituzionale per le questioni prioritarie di costituzionalità;

Visti i seguenti documenti:

– le osservazioni in intervento presentate per il Sig. François A. e l'unione popolare repubblicana dalla SCP Lyon-Caen e Thiriez, avvocato al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, registrate il 21 agosto 2019;

– le osservazioni presentate per la Sig.ra Hélène T. e il partito animalista dall’Avv. Lanty, registrate il 22 agosto 2019;

– le osservazioni presentate per la Sig.ra Fairouz H. e altri dall'Avv. Fouchet, registrate il 23 agosto 2019;

– le osservazioni presentate dal Primo ministro, registrate il giorno stesso;

– le seconde osservazioni presentate per la Sig.ra Hélène T. e il partito animalista dall'Avv. Lanty, registrate l'8 settembre 2019;

– le seconde osservazioni presentate per la Sig.ra Fairouz H. e altri dall'avvocato Fouchet, registrate il 9 settembre 2019;

– le seconde osservazioni in intervento presentate per il Sig. François A. e l'unione popolare repubblicana dalla SCP Lyon-Caen e Thiriez, registrate il giorno stesso;

– gli altri documenti prodotti e allegati al fascicolo;

Sentiti l’Avv. Fouchet per la Sig.ra Fairouz H e altri, l’Avv. Lanty per la Sig.ra Hélène T. e il partito animalista, l’Avv. Jérémy Afane-Jacquart del foro di Parigi, per sé medesimo, l’Avv. Antoine Lyon-Caen, avvocato al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, per le parti intervenienti, e il Sig. Philippe Blanc, designato dal Primo ministro, all'udienza pubblica del 15 ottobre 2019;

Sentito il relatore;

 

IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE SI È BASATO SU QUANTO SEGUE:

 

1. L'articolo 3 della suddetta legge del 7 luglio 1977, nella versione risultante dalla suddetta legge del 25 giugno 2018, stabilisce che:

 

L'elezione si svolge con scrutinio di lista e rappresentanza proporzionale, senza panachage né voto di preferenza.

I seggi sono ripartiti tra le liste aventi ottenuto almeno il 5% dei suffragi espressi con metodo proporzionale, seguendo la regola della media più alta. Se varie liste hanno la stessa media per l'attribuzione dell'ultimo seggio, quest'ultimo è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di suffragi. In caso di parità di suffragi, il seggio è attribuito alla lista che presenta l’età media più bassa.

I seggi sono attribuiti ai candidati in base all'ordine di presentazione su ogni lista".

 

2. Gli attori, a cui si sono unite le parti intervenienti, contestano la soglia del 5% dei suffragi espressi da cui dipende l'accesso alla ripartizione dei seggi per l'elezione, in Francia, dei rappresentanti al Parlamento europeo. In primo luogo, a causa della natura particolare delle elezioni europee, tale soglia non sarebbe, secondo loro, giustificata. In particolare, l'obiettivo di ottenere una maggioranza stabile e coerente non sarebbe pertinente, dal momento che il numero di deputati europei eletti in Francia non consentirebbe, in sé, la formazione di una maggioranza al Parlamento europeo. Inoltre, poiché questi stessi deputati sono rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea residenti in Francia, e non dei rappresentanti della nazione francese, l'obiettivo di lotta contro la frammentazione della rappresentanza nazionale non sarebbe pertinente. In secondo luogo, tale soglia avrebbe conseguenze sproporzionate, poiché impedirebbe a movimenti politici importanti di accedere al Parlamento europeo e priverebbe un gran numero di elettori di qualsiasi rappresentanza a livello europeo. Ne risulterebbe una violazione dei principi di uguaglianza dinanzi al suffragio e di pluralismo delle correnti di pensiero e di opinione.

3. Pertanto la questione prioritaria di costituzionalità verte sui termini "aventi ottenuto almeno il 5% dei suffragi espressi" nella prima frase del secondo comma dell'articolo 3 della legge del 7 luglio 1977.

 

– Sulle conclusioni ai fini del rinvio di questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea:

 

4. Alcuni attori richiedono al Consiglio costituzionale di rinviare alla Corte di giustizia dell'Unione europea alcune questioni pregiudiziali che vertono sulla validità della summenzionata decisione del Consiglio dell'Unione europea del 25 giugno e 23 settembre 2002 o su quella della summenzionata decisione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2018. Tuttavia, la validità di tali decisioni non influisce sulla valutazione della conformità delle disposizioni contestate ai diritti e libertà che la Costituzione garantisce. Ne consegue che, su questo punto, le loro conclusioni devono essere respinte.

 

– Sulla conformità delle disposizioni contestate ai diritti e libertà che la Costituzione garantisce:

 

5. L'articolo 3 della legge del 7 luglio 1977 stabilisce le condizioni in presenza delle quali sono eletti al Parlamento europeo i rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea residenti in Francia. L'articolo prevede che tale elezione si svolga, nell'ambito di una circoscrizione nazionale unica, con scrutinio di lista e rappresentanza proporzionale, seguendo la regola della media più alta. Ai sensi delle disposizioni contestate, solo le liste aventi ottenuto almeno il 5% dei suffragi espressi sono ammesse alla ripartizione dei seggi.

 

6. Secondo il terzo comma dell'articolo 3 della Costituzione, il suffragio "è sempre universale, equo e segreto". L'articolo 6 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 stabilisce che la legge "deve essere la stessa per tutti, sia che protegga, sia che punisca". Il principio di uguaglianza dinanzi al suffragio, che si applica alle elezioni riguardanti mandati e funzioni politiche, è applicabile all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo.

 

7. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 della Costituzione: "La legge garantisce l’espressione pluralista delle opinioni e l’equa partecipazione dei partiti e dei gruppi politici alla vita democratica della Nazione". Il principio del pluralismo delle correnti di pensiero e di opinione rappresenta un fondamento della democrazia.

 

8. Se, al momento di stabilire le regole elettorali, il legislatore ha la facoltà di adottare modalità tendenti a favorire la formazione di maggioranze stabili e coerenti, qualsivoglia regola che, rispetto a tale obiettivo, incida in misura sproporzionata sulla parità tra elettori o candidati lederebbe il principio del pluralismo delle correnti di pensiero e di opinione.

 

9. Secondo l'articolo 88-1 della Costituzione: "La Repubblica partecipa all’Unione europea, costituita da Stati che hanno scelto liberamente di esercitare in comune alcune delle loro competenze in virtù del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, quali risultanti dal trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007".

 

10. In primo luogo, fissando una soglia di accesso alla ripartizione dei seggi al Parlamento europeo, il legislatore, nel quadro della partecipazione della Repubblica francese all'Unione europea prevista dall'articolo 88-1 della Costituzione, persegue un duplice obiettivo. Da una parte, ha voluto favorire la rappresentazione al Parlamento europeo delle principali correnti di pensiero e di opinione espresse in Francia e rafforzare così la loro influenza in detto Parlamento. D'altra parte, ha inteso contribuire all'emergenza e al consolidamento di gruppi politici europei di dimensioni significative. In tal modo, ha cercato di evitare una frammentazione della rappresentazione che nuocerebbe al corretto funzionamento del Parlamento europeo. Pertanto, sebbene la realizzazione di un tale obiettivo non possa dipendere dall'azione di un solo Stato membro, il legislatore aveva fondate ragioni per adottare modalità di elezione tendenti a favorire la formazione di maggioranze che permettano al Parlamento europeo di esercitare i suoi poteri legislativi, di bilancio e di controllo.

 

11. In secondo luogo, l'articolo 61-1 della Costituzione non conferisce al Consiglio costituzionale un potere generale discrezionale e di decisione avente la stessa natura rispetto a quello del Parlamento. Non spetta quindi al Consiglio valutare se l'obiettivo che si è posto il legislatore avrebbe potuto essere raggiunto con altri mezzi, qualora le modalità adottate non siano manifestamente inadeguate rispetto all'obiettivo perseguito.

 

12. Da quanto precede si evince che, fissando al 5% dei suffragi espressi la soglia di accesso alla ripartizione dei seggi al Parlamento europeo, il legislatore ha adottato modalità che non incidono in misura sproporzionata sulla parità dinanzi al suffragio e che non pregiudicano in maniera eccessiva il pluralismo delle correnti di pensiero e di opinione.

 

13. Di conseguenza, i motivi di contestazione tratti dalla violazione dei principi di pluralismo delle correnti di pensiero e di opinione e di uguaglianza dinanzi al suffragio devono essere rifiutati.

 

14. Le disposizioni contestate, che non ledono nessun altro diritto o libertà che la Costituzione garantisce, devono quindi essere dichiarate conformi alla Costituzione.

 

IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE DECIDE:

 

Articolo 1° – I termini "aventi ottenuto almeno il 5% dei suffragi espressi", contenuti nella prima frase del secondo comma dell'articolo 3 della legge 77-729 del 7 luglio 1977 relativa all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, nella versione risultante dalla legge n° 2018-509 del 25 giugno 2018 relativa all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, sono conformi alla Costituzione.

 

Articolo 2° – La presente decisione sarà pubblicata nel Journal Officiel della Repubblica francese e notificata nelle condizioni previste dall'articolo 23-11 dell'ordinanza del 7 novembre 1958 di cui sopra.

 

Deliberato dal Consiglio costituzionale nella seduta del 24 ottobre 2019, a cui partecipavano: Sig. Laurent FABIUS, Presidente, Sig.ra Claire BAZY MALAURIE, Sig. Alain JUPPÉ, Sig.re Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, Sig.ri Jacques MÉZARD, François PILLET e Michel PINAULT.

 

Reso pubblico il 25 ottobre 2019.