Sig.Kamel D.

02/12/2022

Il Consiglio costituzionale è stato adito l’8 ottobre 2010 dal Consiglio di Stato (decisione n° 338505 dell’8 ottobre 2010), nelle condizioni previste all’articolo 61-1 della Costituzione, in merito ad una questione prioritaria di costituzionalità posta dal Sig. Kamel D., relativa alla conformità ai diritti e libertà che la Costituzione garantisce dell’articolo L.712-12 del codice dell’entrata e del soggiorno degli stranieri e del diritto d’asilo.

 

IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE,

 

Vista la Costituzione ;

 

Vista l’ordinanza n° 58-1067 del 7 novembre 1958 modificata portante legge organica sul Consiglio costituzionale ;

 

Vista la direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 riguardante le norme minimali relative alle condizioni che devono soddisfare i cittadini dei Paesi terzi o gli apolidi per poter pretendere allo statuto di rifugiato o le persone che, per altre ragioni, hanno bisogno d’una protezione internazionale, e relative al contenuto di questi statuti ;

 

Visto il codice dell’entrata e del soggiorno degli stranieri e del diritto d’asilo;

 

Visto il regolamento del 4 febbraio 2010 sulla procedura seguita dinanzi al Consiglio costituzionale per le questioni prioritarie di costituzionalità ;

 

Viste le osservazioni prodotte dall’attore da Patrice Spinosi, avvocato al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, registrate il 2 e 17 novembre 2010 ;

 

Viste le osservazioni prodotte dal Primo ministro, registrate il 2 novembre 2010 ;

 

Visti i documenti prodotti ed allegati al fascicolo ;

 

Sentiti all’ udienza pubblica del 7 dicembre 2010 l’avvocato Spinosi per l’attore e il Sig. Thierry-Xavier Girardot, designato dal Primo ministro ;

 

Sentito il relatore ;

 

1. Considerando che ai sensi dell’articolo L. 712-2 del codice dell’entrata e del soggiorno degli stranieri e del diritto d’asilo : “La protezione sussidiaria non è accordata ad una persona, se esistono serie ragioni di pensare :

“a) Che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità ;

“b) Che abbia commesso un grave crimine di diritto comune ;

“c) Che si sia reso colpevole di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni unite ;

“d) Che la sua attività sul territorio costituisce una grave minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o la sicurezza dello Stato” ;

 

2. Considerando che, secondo l’attore, queste disposizioni ledono il principio della dignità umana e l’articolo 66-1 della Costituzione, ai sensi del quale : “Nessuno puó essere condannato alla pena di morte” ;

 

3. Considerando che ai sensi dell’articolo 88-1 della Costituzione : “La Repubblica partecipa all’Unione europea costituita di Stati che hanno liberamente scelto d’esercitare in comune certe loro competenze in virtù del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come risultano dal trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007” ; che nell’assenza di messa in discussione di una regola o di un principio inerente all’identità costituzionale della Francia, il Consiglio costituzionale non è competente per controllare la conformità ai diritti e libertà che la Costituzione garantisce di disposizioni legislative che si limitano a trarre le conseguenze necessarie delle disposizioni incondizionali e precise d’una direttiva dell’Unione europea ; che in questo caso, è compito esclusivo del giudice dell’Unione europea, adito all’occorrenza a titolo pregiudiziale, di controllare il rispetto da parte di questa direttiva dei diritti fondamentali garantiti dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea ;

 

4. Considerando che le disposizioni contestate si limitano a trarre le conseguenze necessarie da disposizioni incondizionali e precise della direttiva del 29 aprile 2004 che non mettono in discussione nessuna regola né principio inerente all’identità costituzionale della Francia ; che, pertanto, non vi è motivo, per il Consiglio costituzionale, d’esaminare la questione prioritaria di costituzionalità di cui sopra,

 

DECIDE :

 

Articolo 1°.- Non vi è luogo, per il Consiglio costituzionale, di statuire sulla questione prioritaria di costituzionalità rinviata dal Consiglio di Stato.

 

Articolo 2.- La presente decisione sarà pubblicata al Journal officiel della Repubblica francese e notificata nelle condizioni previste all’articolo 23-11 dell’ordinanza del 7 novembre 1958 di cui sopra.

 

Deliberato dal Consiglio costituzionale nella seduta del 16 dicembre 2010, a cui partecipavano : Sig. Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Sig. Jacques BARROT, Sig.ra Claire BAZY MALAURIE, Sig.ri Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Sig.ra Jacqueline de GUILLENCHMIDT, Sig. Pierre STEINMETZ.

 

Reso pubblico il 17 dicembre 2010.