Il Consiglio costituzionale è stato adito il 7 giugno 2010 dal Consiglio di Stato (decisione n° 338377 del 7 giugno 2010), nelle condizioni previste all’articolo 61-1 della Costituzione, d’una questione prioritaria di costituzionalità posta dal Sig. Lahcène A. e relativa alla conformità ai diritti e libertà che la Costtituzione garantisce del terzo comma dell’articolo L. 253 bis del codice delle pensioni militari d’invalidità e delle vittime della guerra.
IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE,
Vista la Costituzione,
Vista l’ordinanza n° 58-1067 del 7 novembre 1958 modificata, portante legge organica sul Consiglio costituzionale ;
Visto il codice delle pensioni militari d’invalidità e delle vittime di guerra ;
Visto il regolamento del 4 febbraio 2010 sulla procedura seguita dinanzi al Consiglio costituzionale per le questioni prioritarie di costituzionalità ;
Viste le osservazioni prodotte dal Primo ministro, registrate il 23 giugno 2010 ;
Visti i documenti prodotti ed allegati al fascicolo ;
Sentiti all’udienza pubblica del 12 luglio 2010 Jean-Emmanuel Nunes, avvocato al foro di Parigi, per il Sig.A. e il Sig. Laurent Fourquet, designato dal Primo ministro ;
Sentito il relatore ;
1. Considerando che il terzo comma dell’articolo L.235 bis del codice delle pensioni militari d’invalidità e delle vittime di guerra dispone che hanno vocazione ad ottenere la qualità di combattente e a vedersi attribuire la carta di combattente, secondo i principi ritenuti per l’applicazione del titolo 1° del libro III dello stesso codice e dei testi regolamentari che lo completano, con la sola riserva degli adattamenti che potrebbero essere resi necessari dal carattere specifico della guerra d’Algeria o dei combattimenti in Tunisia e in Marocco tra il 1° gennaio 1952 e il 2 luglio 1962, “i membri delle forze suppletive francesi in possesso della nazionalità francese alla data della presentazione della loro domanda o con domicilio in Francia alla stessa data” ;
2. Considerando che, secondo l’attore, queste disposizioni in quanto pongono una condizione di nazionalità o di domicilio, ledono il principio d’uguaglianza dinanzi alla legge garantito dagli articoli 1° e 6 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 ; che violerebbero ugualmente l’articolo 1° della Costituzione del 4 ottobre 1958 e il primo e diciottesimo comma del Preambolo della Costituzione del 1946 ;
3. Considerando che ai sensi dell’articolo 6 della Dichiarazione del 1789, la legge “deve essere la stessa per tutti, che protegga o che punisca” ; che il principio d’uguaglianza non si oppone né al fatto che il legislatore disciplini in maniera differente situazioni differenti, né al fatto che deroghi all’uguaglianza per ragioni d’interesse generale, purché nell’uno e nell’altro caso, la differenza di trattamento che ne risulta sia in rapporto diretto con l’oggetto della legge che lo stabilisce ;
4. Considerando che le disposizioni precitate hanno per oggetto d’attribuire, in testimonianza del riconoscimento della Repubblica francese, la carta di combattente ai membri delle forze suppletive francesi che sono serviti durante la guerra d’Algeria o i combattimenti in Tunisia e in Marocco ; che il legislatore non poteva stabilire, in merito all’oggetto della legge e per questa attribuzione, una differenza di trattamento secondo la nazionalità o il domicilio tra i membri delle forze suppletive ; che, quindi, l’esigenza di una condizione di nazionalità e di domicilio posta dal terzo comma dell’articolo 235 bis del codice precitato è contaria al principio d’uguaglianza ;
5. Considerando che, senza che vi sia bisogno d’esaminare gli altri motivi di contestazione, i termini : “ in possesso della nazionalità francese alla data della presentazione della loro domanda o con domicilio in Francia alla stessa data”, che figurano al terzo comma dell’articolo 235 bis del codice precitato, devono essere dichiarati contrari alla Costituzione,
DECIDE :
Articolo 1°.- Nel terzo comma dell’articolo L. 235 bis del codice delle pensioni militari d’invalidità e delle vittime della guerra, i termini : “in possesso della nazionalità francese alla data della presentazione della loro domanda o con domicilio in Francia alla stessa data” sono dichiarati contrari alla Costituzione.
Articolo 2.- La presente decisione sarà pubblicata al Journal officiel della Repubblica francese e notificata nelle condizioni previste all’articolo 23-11 dell’ordinanza del 7 novembre 1958 sopraindicata.
Deliberato dal Consiglio costituzionale nella sua seduta del 22 luglio 2010, a cui partecipavano : Sig. Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Sig.ri Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Sig.ra Jacqueline de GUILLENCHMIDT, Sig.ri Hubert HAENEL e Pierre STEINMETZ.
Reso pubblico il 23 luglio 2010.