Sig. Daniel W. e altri

02/12/2022

Il Consiglio costituzionale è stato adito il 1° giugno 2010 dalla Corte di cassazione (sentenza n° 12030 del 31 maggio 2010), nelle condizioni previste all’articolo 61-1 della Costituzione, di una questione prioritaria di costituzionalità posta dai Sign.ri Daniel W., Laurent D., Eddy e Driss G., Hamza F., Antonio M.  E Ferat A., Sign.ra Elena L., Signori Alexander Z., Ahmed B., Samih Z., Rachid M., Mike S., Claudy I.,  Grégory B., Ahmed K., Kossi H., Willy P. e John C., Sign.ra Virginie P., Sign.ri Mehdi T., Abibou S., Mouhssine M., Nouri G., Mohamed E., Amare K., Ulrich K., Masire N., Abelouahab S., Rami Z., Edgar A., Valentin F. E Nabil e Sophiane S., relativa alla conformità ai diritti e libertà che la Costituzione garantisce degli articoli 62, 63, 63-1, 63-4, 77 e 706-73 del codice di procedura penale relativi al regime del fermo di polizia.

 

É ugualmente stato adito l’11 giugno 2010 da questa stessa corte (sentenza n° 12041-12042-12043-12044-12046-12047-12050-12051-12051-12052-12054 del 4 giugno 2010) nelle stesse condizioni, di una questione prioritaria di costituzionalità posta dai Sign.ri Jacques M., Jean C., Didier B., Bruno R., Mohammed A., François W., Jair Alonso R., Bilel G., Mohamed H. E David L., relativa alla conformità ai diritti e libertà che la Costituzione garantisce delle stesse disposizioni.

 

IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE,

 

Vista la Costituzione ;

 

Vista l’ordinanza n° 58-1067 del 7 novembre 1958 modificata, portante legge organica sul Consiglio costituzionale ;

 

Visto il codice di procedura penale ;

 

Vista la legge n° 78-788 del 28 luglio 1978 portante riforma della procedura penale sulla polizia giudiziaria e i giurati d’assise, in modo particolare l’articolo 2 ;

 

Vista la legge n° 85-1196 del 18 novembre 1985 di modifica alle varie disposizioni del codice di procedura penale e del codice della strada e relativa alla polizia giudiziaria, nello specifico il suo articolo 1°  ;

 

Vista la legge n° 93-1013 del 24 agosto 1993 di modifica alla legge n° 9362 del 4 gennaio 1993 portante riforma del codice di procedura penale, insieme alla decisione del Consiglio costituzionale n° 93-326 DC dell’11 agosto 1993 ;

 

Vista la legge n° 94-89 del 1° febbraio 1994 istitutiva di una pena incomprimibile e relativa al nuovo codice penale e a certe disposizioni di procedura penale, in modo particolare l’articolo 2 ;

 

Vista la legge n° 95-125 dell’8 febbraio 1995 relativa all’organizzazione delle giurisdizioni e alla procedura civile, penale e amministrativa, nello specifico l’articolo 53 ;

 

Vista la legge n° 96-647 del 22 luglio 1996 tendente a rinforzare la repressione del terrorismo e degli attacchi alle persone depositarie dell’autorità pubblica o incaricate di una missione di servizio pubblico e comportante disposizioni relative alla polizia giudiziaria, in modo particolare l’articolo 20 ;

 

Vista la legge n° 98-1035 del 18 novembre 1998 portante estensione della qualifica d’ufficiale di polizia giudiziaria nel corpo di capisquadra e d’applicazione della polizia nazionale ;

 

Vista la legge n° 2003-239 del 18 marzo 2003 per la sicurezza interna, in modo particolare l’articolo 8 ;

 

Vista la legge n° 2004-204 del 9 marzo 2004 portante adattamento della giustizia alle evoluzioni della criminalità, insieme alla decisione del Consiglio costituzionale n° 2004-492 DC del 2 marzo 2004 ;

 

Vista la legge n° 2006-64 del 23 gennaio 2006 relativa alla lotta contro il terrorismo e portante disposizioni varie relative alla sicurezza e ai controlli alla frontiera, nello specifico l’articolo 16 ;

 

Visto il regolamento del 4 febbraio 2010 sulla procedura seguita dinanzi al Consiglio costituzionale per le questioni prioritarie di costituzionalità ;

 

Viste le osservazioni prodotte dalla SCP Piwnica e Molinié, avvocato al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, per i Sign.ri D. E W., registrate il 17 giugno 2010 ;

 

Viste le osservazioni prodotte dalla SCP Nicolay, de Lanouvelle, Hannotin, avvocato al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, per le Sign.re L. e P. E Sign.ri Z., B.Z., M., S., I., B., K.,, H., P., C., T., S., M.,, G., E., K., K., N., S., e Z., registrate il 17 giugno 2010 ;

 

Viste le osservazioni prodotte da Molin, avvocato al foro di Lione, per i Signori M., A., S., G., S. E F., registrate il 18 giugno 2010 ;

 

Viste le osservazioni prodotte da Barrere, avvocato al foro di Perpignan, per M.R., registrate il 20 giugno 2010 ;

 

Viste le osservazioni prodotte dalla SCP Piwinca e Molinié, avvocato al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, per i Sign.M., registrate il 23 giugno 2010 ;

 

Viste le osservazioni prodotte dalla SCP Waquet, Farge, Hazan, avvocato al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, per M.C., registrate il 24 giugno 2010 ;

 

Viste le nuove osservazioni prodotte dall’avvocato Barrere, registrate il 28 giugno 2010 ;

 

Viste le nuove osservazioni prodotte dalla SCP Piwinica e Molinié, registrate il 30 giugno 2010 ;

 

Viste le osservazioni prodotte dalla SCP Bernard Peignot e Denis Garreau, avvocato al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, per il Sig. G., registrate il 2 luglio 2010 ;

 

Viste le osservazioni prodotte da Gavignet, avvocato al foro di Digione, per il Sign.A., registrate il 2 luglio 2010 ;

 

Viste le osservazioni complementari prodotte dal Primo ministro su domanda del Consiglio costituzionale per i bisogni dell’istruzione, registrate il 16 luglio 2010 ;

 

Visti i documenti prodotti e allegati ai fascicoli ;

 

L’Avvocato Emmanuel Piwnica, l’Avvocato René Despieghelaere, l’Avvocato Gael Candella, l’Avvocato Eymeric Molin, l’Avvocato Jean-Baptiste Gavignet, l’Avvocato Marie-Aude Labbe, l’Avvocato Emmanuel Ravanas, l’Avvocato Hélène Farge, l’Avvocato David Raijou, l’Avvocato Denis Garreau, per gli attori, e il Sign. François Seners, designato dal Primo ministro, sentiti nel corso dell’udienza pubblica del 20 luglio 2010 ;

 

Sentito il relatore ;

 

1. Considerando che le questioni prioritarie di costituzionalità vertono sulle stesse disposizioni ; che è opportuno, di conseguenza, allegarle per statuire attraverso una sola decisione ;

 

2. Considerando che ai sensi dell’articolo 62 del codice di procedura penale : “L’ ufficiale di polizia giudiziaria puó chiamare ed ascoltare tutte le persone suscettibili di fornire informazioni sui fatti o sugli oggetti e documenti pignorati.

“Le persone da lui convocate sono tenute a comparire. L’ufficiale di polizia giudiziaria puó costringere a comparire attraverso la forza pubblica le persone indicate all’articolo 61. Puó ugualmente obbligare a comparire la forza pubblica, con l’autorizzazione preventiva del procuratore della Repubblica, le persone che non hanno risposto ad una convocazione a comparire o di cui si puó temere che non rispondano ad una tale convocazione.

“Redige un verbale delle loro dichiarazioni. Le persone ascoltate procedono per conto loro alla lettura, possono farvi annotare le loro osservazioni ed apporvi una firma. Se dichiarano di non saper leggere, ne è fatta lettura da parte dell’ufficiale di polizia giudiziaria prima della firma. In caso di rifiuto di firmare il processo-verbale, ne è fatta menzione nel medesimo.

“Gli agenti di polizia giudiziaria designati all’articolo 20 possono ugualmente sentire, sotto il controllo dell’ufficiale di polizia giudiziaria, tutte le persone suscettibili di fornire informazioni sui fatti in questione. Redigono a quest’effetto, nelle forme prescritte dal presente codice, processi verbali che trasmettono all’ufficiale di polizia giudiziaria che assistono.

“Le persone nei confronti delle quali non  esiste alcuna ragione plausibile di sospettare che esse abbiano commesso o tentato di commettere un’infrazione non possono essere trattenute che il tempo strettamente necessario alla loro audizione” ;

 

3. Considerando che, ai sensi dell’articolo 63 dello stesso codice : “L’ufficiale di polizia giudiziaria puó, per le necessità dell’inchiesta, mettere in fermo di polizia ogni persona nei confronti della quale esistano una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un’infrazione. Ne informa il procuratore della Repubblica, dall’inizio del fermo di polizia ;

“La persona messa in fermo di polizia non puó essere trattenuta più di ventiquattr’ore. Tuttavia, il fermo di polizia puó essere prolungato per una nuova durata di ventiquattr’ore o più, su autorizzazione scritta del procuratore della Repubblica. Questo magistrato puó subordinare quest’autorizzazione alla presentazione preventiva della persona tenuta in fermo di polizia.

“Sotto le istruzioni del procuratore della Repubblica, le persone rispetto alle quali gli elementi raccolti sono di natura a motivare l’esercizio del procedimento legale sono, a conclusione del fermo di polizia, o rimesse in libertà o consegnate dinanzi a questo magistrato.

“Per l’applicazione del presente articolo, la giurisdizione del tribunale di grand’istanza di Parigi, Nanterre, Bobigny e Créteil costituiscono una sola ed unica giurisdizione” ;

 

4. Considerando che, ai sensi del suo articolo 63-1 : “Ogni persona tenuta in fermo di polizia è immediatamente informata da un ufficiale di polizia giudiziaria o, sotto il  controllo di quest’ultimo, da un agente di polizia giudiziaria, della natura dell’infrazione sulla quale verte l’inchiesta, dei diritti menzionati agli articoli 63-2, 63-3 e 63-4, cosí come delle disposizioni relative alla durata del fermo di polizia previste all’articolo 63.

“É portata menzione di quest’avviso al processo verbale e firmata dalla persona tenuta in fermo di polizia ; in caso di rifiuto di firma, ne é fatta menzione.

“Le informazioni menzionate al primo comma devono essere comunicate alla persona messa in fermo di polizia in una lingua che comprenda, all’occorrenza per mezzo di formulari scritti.

“Se questa persona è colpita da sordità e non sappia né leggere né scrivere, dev’essere assistita da un interprete del linguaggio dei segni o da qualsisi persona qualificata che abbia la padronanza di un linguaggio o di un metodo che permetta di comunicare con i sordi. Si puó ugualmente far ricorso a qualsiasi dispositivo tecnico che permetta di comunicare con una persona colpita da sordità.

“Se la persona è rimessa in libertà al termine del fermo di polizia, senza che nessuna decisione sia stata presa dal procuratore della Repubblica sull’azione pubblica, le disposizioni dell’articolo 77-2 sono portate a sua conoscenza.

“Salvo in caso di circostanza insormontabile, le diligenze risultanti per gli inquirenti dalla comunicazione dei diritti menzionati agli articoli 63-2 e 63- 3 devono intervenire al più tardi nel termine di tre ore a partire dal momento in cui la persona è stata posta in fermo di polizia” ;

 

5. Considerando che, ai sensi dell’articolo 63-4 : “Dall’inizio del fermo di polizia, la persone puó domandare ad avere un colloquio con un avvocato. Se non è in misura di designarne uno o se l’avvocato scelto non puó essere contattato, puó domandare che gliene sia assegnato uno d’ufficio dal presidente dell’ordine degli avvocati.

“Il presidente dell’ordine degli avvocati è informato di questa domanda con ogni mezzo e senza alcun termine.

“L’avvocato designato puó comunicare con la persona messa in fermo di polizia nelle condizioni che garantiscono la confidenzialità del colloquio. É informato dall’ufficiale di polizia giudiziaria della natura e della data presunta dell’infrazione sulla quale verte l’inchiesta.

“Alla fine del colloquio, la cui durata non puó eccedere trenta minuti, l’avvocato presenta, all’occorrenza, osservazioni scritte che sono allegate alla procedura.

“ L’avvocato non puó dichiarare il contenuto di questo colloquio a nessuno, nel corso della durata del fermo di polizia.

“Qualora il fermo di polizia faccia l’oggetto di una proroga, la persona puó domandare ugualmente a tenere un colloquio con un avvocato dall’inizio della proroga, nelle condizioni e secondo le modalità previste ai due commi precedenti.

“Se la persona è messa in fermo di polizia per un’infrazione menzionata ai 4° , 6° , 7° , 8°  e 15°  dell’articolo 706-73, il colloquio con un avvocato non puó intervenire che allo scadere di un termine di quarantott’ore. Se è messa in fermo di polizia per un’infrazione menzionata ai 3°  e 11°  dello stesso articolo, il colloquio con un avvocato non puó intervenire che allo scadere di un termine di sessanta-due ore. Il procuratore della Repubblica è avvisato della qualifica dei fatti ritenuta dagli inquirenti, una volta che è informato da questi ultimi della messa in fermo di polizia” ;

 

6. Considerando che, ai sensi del suo articolo 77 : “L’ufficiale di polizia giudiziaria puó, per le necessità dell’inchiesta, tenere a sua disposizione qualsiasi persona rispetto alla quale esista una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un’infrazione. Ne informa, fin dall’inizio del  fermon di polizia, il procuratore della Repubblica. La persona messa in fermo di polizia non puó essere trattenuta più di ventiquattr’ore.

“Il procuratore della Repubblica puó, prima dello scadere del termine di ventiquattr’ore, prolungare il fermo di polizia con un nuovo termine di ventiquattr’ore o più. Questa proroga non puó essere accordata che dopo la presentazione preventiva della persona a questo magistrato. Tuttavia, puó, a titolo eccezionale, essere accordata per decisione scritta e motivata senza presentazione preventiva della persona.  Se l’inchiesta è seguita da un’altra giurisdizione rispetto a quella del foro del procuratore della Repubblica adito in merito ai fatti, la proroga puó essere accordata dal procuratore della Repubblica del luogo d’esecuzione della misura.

“Sotto le istruzioni del procuratore della Repubblica adito in merito ai fatti, le persone nei confronti delle quali gli elementi raccolti sono di natura a motivare l’esercizio del procedimento sono, al termine del fermo di polizia, o rimesse in libertà, o consegnate dinanzi a questo magistrato.

“Per l’applicazione del presente articolo, le giurisdizioni dei tribun li di grand’istanza di Parigi, Nanterre, Bobigny e Créteil costituiscono una sola ed unica giurisdizione.

Le disposizioni degli articoli 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 e 65 sono applicabili ai fermi di polizia messi in esecuzione nel quadro del presente capitolo” ;

 

7. Considerando che, ai sensi dell’articolo 706-73 : “La procedura applicabile all’inchiesta, all’azione penale, all’istruzione e al giudizio dei seguenti crimini e delitti è quella prevista dal presente codice, su riserva delle disposizioni del presente titolo :

“1°  Crimine di omicidio commesso in banda organizzata previsto dal 8°  dell’articolo 221-4 del codice penale ;

“2°  Crimine di tortura ed atti di barbarie commessi in banda organizzata, previsto dall’articolo 222-4 del codice penale ;

“3°  Crimini e delitti di traffico di stupefacenti previsto dagli articoli 222-34 222-40 del codice penale ;

“4°  Crimini e delitti di rapimento e sequestro commessi in banda organizzata previsti dall’articolo 224-5-2 del codice penale ;

“5° Crimini e delitti aggravati di tratta di esseri umani previsti dagli articoli da 225-4-2 a 225-4-7 del codice penale ;

“6° Crimini e delitti aggravati di proselitismo previsti agli articoli da 225-7 a 225-12 del codice penale ;

“7° Crimine di furto commesso in banda organizzata, previsto all’articolo 311-9 del codice penale ;

“8° Crimini aggravati d’estorsione previsti agli articoli 312-6 e 312-7 del codice penale ;

“9° Crimine di distruzione, degrado e deterioramento di un bene commesso in banda organizzata, previsto dall’articolo 322-8 del codice penale ;

“10° Crimini in materia di falsa moneta previsti dagli articoli 442-1 e 442-2 del codice penale ;

“11° Crimini e delitti costituenti atti di terrorismo previsti dagli articoli 421-1 a 421-6 del codice penale ;

“12°  Delitti in materia d’armi e prodotti esplosivi commessi in banda organizzata, previsti dagli articoli L. 2339-2, L. 2339-8, L.2339-10, L.2341-4, L. 2353-4 e L. 2353-5 del codice della difesa ;

“13°  Delitti d’aiuto all’entrata, alla circolazione e al soggiorno irregolare di uno straniero in Francia commessi in banda organizzata previsti dal quarto comma dell’I dell’articolo 21 dell’ordinanza n° 45-2658 del 2 novembre 1945 relativa alle condizioni di entrata e soggiorno degli stranieri in Francia ;

“14° Delitti di “lavaggio di denaro sporco”  previsti dagli articoli 324-1 e 324-2 del codice penale, o di occultamento previsti dagli articoli 321-1 e 321-2 dello stesso codice, del prodotto, dei profitti, delle cose provenienti dalle infrazioni menzionate dall’1°  al 14°  ;

“16°  Delitto di non-giustificazione delle risorse corrispondenti al tenore di vita, previsto dall’articolo 321-6-1 del codice penale, qualora sia in relazione con una delle infrazioni menzionate dall’1°  al 15° .

“Per le infrazioni enunciate ai 3° , 6°  e 11°  sono applicabili, salvo precisazione in senso contrario, le disposizioni del titolo in questione, cosí come quelle dei titoli XV, XVI e XVII” ;

 

8. Considerando che gli attori fanno valere, in primo luogo, che le condizioni materiali nelle quali il fermo di polizia si svolge lederebbero la dignità della persona ;

 

9. Considerando che sostengono, in secondo luogo, che il potere dato all’ufficiale di polizia giudiziaria di mettere una persona in fermo di polizia sarebbe contrario al principio secondo il quale l’autorità giudiziaria è guardiana della libertà individuale ; che il procuratore della Repubblica non sarebbe un’autorità giudiziaria indipendente ; che sarebbe informato solo dopo la decisione di messa in fermo di polizia ; che ha il potere di prorogarla e che questa decisione puó essere presa senza presentazione della persona tenuta in fermo di polizia ;

 

10. Considerando che ritengono, in terzo luogo, che il potere dato all’ufficiale di polizia giudiziaria di mettere in fermo di polizia qualsiasi persona nei confronti della quale esista una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un’infrazione, costituisce un potere arbitrario che disconoscerebbe il principio risultante dall’articolo 9 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 che proibisce qualsiasi rigore che non sarebbe necessario per trattenere una persona messa in questione ;

 

11. Considerando che gli attori fanno valere, in quarto luogo, che la persona tenuta in fermo di polizia non ha diritto che ad un colloquio iniziale di trenta minuti con un avvocato e non all’assistenza di quest’ultimo ; che l’avvocato non ha accesso ai documenti della procedura e non assiste agli interrogatori ; che la persona tenuta in fermo di polizia non riceve notifica del suo diritto di mantenere il silenzio ; che il regime del fermo di polizia violerebbe, quindi, i diritti di difesa, le esigenze di una procedura giusta ed equa, la presunzione d’innocenza o l’uguaglianza dinanzi alla legge o alla giustizia ; che, inoltre, il fatto che nelle inchieste relative a certe infrazioni, il diritto di avere un colloquio con un avvocato sia riportato alla quarantottesima o alla sessantaduesima ora del fermo di polizia andrebbe contro alle stesse esigenze ;

 

- SUGLI ARTICOLI 63-4 , COMMA 7, E 706-73 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE :

 

12. Considerando che risulta, dal combinato disposto del terzo comma dell’articolo 23-2 dell’ordinanza del 7 novembre 1958 sopraindicata e del terzo comma del suo articolo 23-5, che il Consiglio costituzionale non puó essere adito in merito ad una questione prioritaria di costituzionalità relativa ad una disposizione che sia già stata dichiarata conforme alla Costituzione nei motivi e nel dispositivo di una decisione del Consiglio costituzionale, salvo cambiamento di circostanze ;

 

13. Considerando che il Consiglio costituzionale è stato adito, in applicazione del secondo comma dell’articolo 61 della Costituzione, della legge del 9 marzo 2004 sopraindicata ; che gli attori contestavano nello specifico la conformità alla Costituzione delle disposizioni degli articoli 1°  e 14 ; che, nei considerando 2 e successivi della decisione del 2 marzo 2004 sopraindicata, il Consiglio costituzionale ha specialmente esaminato l’articolo 1°  che “ inserisce nel libro IV del codice di procedura penale un titolo XXV intitolato : “Sulla procedura applicabile alla criminalità e alla delinquenza organizzata”  ed includeva l’articolo 706-73 del codice di procedura penale ; che, in particolare, nei considerando 21 e successivi di questa stessa decisione, ha esaminato le disposizioni relative al fermo di polizia in materia di criminalità e di delinquenza organizzata e, tra queste, il paragrafo I dell’articolo 14 dal quale risulta il settimo comma dell’articolo 63-4 del codice di procedura penale ; che l’articolo 2 del dispositivo di questa decisione abbia dichiarato gli articoli 1°  e 14 conformi alla Costituzione ; che il settimo comma dell’articolo 63-4 e l’articolo 706-73 del codice di procedura penale sono, quindi, già stati dichiarati conformi alla Costituzione nei motivi e nel dispositivo di una decisione del Consiglio costituzionale ; che nell’assenza di cambiamento di circostanze, a partire dalla decisione del 2 marzo 2004 sopraindicata, in materia di lotta contro la delinquenza e la criminalità organizzata, non vi è ragione, per il Consiglio costituzionale, di procedere ad un nuovo esame di queste disposizioni ;

 

- SUGLI ARTICOLI 62, 63, 63-1, 63-4, COMMI DA 1°  A 6 E 77 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE;

 

14. Considerando che, nella decisione sopraindicata dell’11 vagosto 1993, il Consiglio costituzionale non ha esaminato nello specifico gli articoli 63, 63-1, 63-4 e 77 del codice di procedura penale ; che, tuttavia, ha dichiarato conformi alla Costituzione le modifiche apportate a questi articoli dalle disposizioni allora sottomesse al suo esame ; che queste disposizioni erano relative alle condizioni di messa in atto del fermo di polizia e alla proroga di questa misura, al controllo di codesta da parte del procuratore della Repubblica e al diritto della persona messa in fermo di polizia di avere un colloquio di trenta minuti  con un avvocato ; che, posteriormente alla legge sopraindicata del 24 agosto 1993, questi articoli del codice di procedura penale sono stati modificati a più riprese  ;

che le disposizioni contestate  assicurano, a confronto con quelle che sono state esaminate, un inquadramento rinforzato dal ricorso al fermo di polizia ed una migliore protezione dei diritti delle persone che ne fanno l’oggetto ;

 

15. Considerando, tuttavia, che dal 1993, certe modifiche delle regole della procedura penale e, in pari misura, dei cambiamenti nelle condizioni della sua messa in atto, hanno condotto ad un ricorso sempre più frequente al fermo di polizia e modificato l’equilibrio dei poteri e dei diritti fissati dal codice di procedura penale ;

 

16. Considerando che, in tal modo, la proporzione delle procedure sottomesse all’istruzione preparatoria non ha smesso di diminuire e  rappresenta meno del 3% dei giudizi ed ordinanze resi sull’azione pubblica in materia correzionale ; che, posteriormente alla legge del 24 agosto 1993, la pratica del trattamento detto “in tempo reale” delle procedure penali è stato generalizzato ; che questa pratica conduce al fatto che la decisione del pubblico ministero sull’azione pubblica è presa sulla base del rapporto dell’ufficiale di polizia giudiziaria prima che si metta fine al fermo di polizia ; che, se queste nuove modalità di messa in atto dell’azione pubblica hanno permesso una risposta penale più rapida e più diversificata, conformemente all’obbiettivo di buona amministrazione della giustizia, ne consegue lo stesso che, anche nelle procedure vertenti su fatti complessi o particolarmente gravi, una persona è ormai nella più parte dei casi giudicata sulla base dei soli elementi di prova riuniti prima dello scadere del fermo di polizia, in particolare sulle confessioni che abbia potuto fare durante il fermo ; che il fermo di polizia è, cosí, spesso diventato la fase principale della formazione del fascicolo della procedura in vista del giudizio della persona messa in causa ;

 

17. Considerando, inoltre, che, nella redazione risultante dalle leggi del 28 luglio 1978 e 18 novembre 1985 sopraindicate, l’articolo 16 del codice di procedura penale fissava una lista ristretta di persone aventi la qualità d’ufficiale di polizia giudiziaria, sole abilitate a decidere della sistemazione di una persona in fermo di polizia ; che qust’articolo è stato modificato dall’articolo 2 della legge del 1° febbraio 1994, l’articolo 53 della legge dell’8 febbraio 1995, l’articolo 20 della legge del 22 luglio 1996, la legge del 18 novembre 1998, l’articolo 8 della legge del 18 marzo 2003 e l’articolo 16 della legge del 23 gennaio 2006 sopraindicate ; che queste modifiche hanno condotto ad una riduzione delle esigenze che condizionano l’attribuzione della qualità d’ufficiale di polizia giudiziaria ai funzionari della polizia nazionale e ai militari della gendarmeria nazionale ; che, tra il 1993 e il 2009, il numero di funzionari civili e militari aventi la qualità d’ufficiale di polizia giudiziaria è passato da 25000 a 53000 ;

 

18. Considerando che queste evoluzioni hanno contribuito a banalizzare il ricorso al fermo di polizia, ivi compreso per infrazioni minori ; che hanno rinforzato l’importanza della fase dell’indagine di polizia nella costituzione degli elementi sul fondamento dei quali una persona messa in causa è giudicata ; che più di 790 000 misure di fermo di polizia sono state decise nel 2009, che queste modifiche delle circostanze di diritto e di fatto giustificano un riesame della costituzionalità delle disposizioni contestate ;

 

- Per quanto riguarda il motivo d’appello tratto dalla lesione alla dignità della persona :

 

19. Considerando che il Preambolo della Costituzione del 1946 ha reaffirmato che qualsiasi essere umano, senza distinzione di razza, né di religione né di credo, possiede diritti inalienabili e sacri ; che la salvaguardia della dignità della persona contro ogni forma di schiavitù e di degradazione è compresa in questi diritti e costituisce un principio di valore costituzionale ;

 

20. Considerando che appartiene alle autorità giudiziarie e alle autorità di polizia giudiziaria competenti di vegliare al fatto che il fermo di polizia sia, in qualsiasi circostanza, messo in atto nel rispetto della dignità della persona ; che appartiene, inoltre, alle autorità giudiziarie competenti, nel quadro dei poteri loro riconosciuti dal codice di procedura penale e, all’occorrenza, sul fondamento delle infrazioni penali previste a questo fine, di prevenire e di reprimere gli atti che ledano la dignità della persona posta in fermo di polizia e d’ordinare la riparazione dei pregiudizi subiti ; che l’eventuale disconoscimento di quest’esigenza nell’applicazione delle disposizioni legislative contestate non ha, di per sé, per effetto d’intaccare queste disposizioni d’incostituzionalità ; che, di conseguenza, se è possibile al legislatore modificarle, le disposizioni sottomesse all’esame del Consiglio costituzionale non vanno contro la dignità della persona ; 

 

- Per quanto riguarda gli altri motivi d’appello :

 

21. Considerando che, ai sensi dell’articolo 7 della Dichiarazione del 1789 : “ Nessuno puó essere accusato, arrestato né detenuto che nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme che essa ha prescritto. Coloro che sollecitano, inviano, eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari, devono essere puniti ; ma qualsiasi cittadino chiamato in causa o pignorato in virtù della legge deve obbedire all’istante : si rende colpevole in caso di resistenza” ; che, ai sensi dell’articolo 9 : “Dato che qualsiasi uomo è presunto innocente fino a che non sia stato dichiarato colpevole, se è giudicato indispensabile arrestarlo, la legge deve severamente reprimere qualsiasi rigidità che non sia necessaria per tener sotto controllo la sua persona” ; che l’articolo 16 dispone : “Qualsiasi società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha alcuna Costituzione” ;

 

22. Considerando che in virtù dell’articolo 34 della Costituzione, la legge fissa le regole inerenti alla procedura penale ; che ai sensi dell’articolo 66 :

“Nessuno puó essere detenuto arbitrariamente.L’autorità giudiziaria, guardiana della libertà individuale, assicura il rispetto di questo principio nelle condizioni previste dalla legge” ;

 

23. Considerando che il legislatore trae dall’articolo 34 della Costituzione l’obbligo di fissare il campo d’applicazione della legge penale ; che, trattandosi della procedura penale, quest’esigenza s’impone particolarmente per evitare una rigidità non necessaria, nel corso della ricerca degli autori d’infrazioni ;

 

24. Considerando, inoltre, che incombe al legislatore di assicurare la conciliazione tra, da una parte, la prevenzione degli attacchi all’ordine pubblico e la ricerca degli autori d’infrazioni, entrambe necessarie alla salvaguardia di diritti e principi di valore costituzionale e, d’altra parte, l’esercizio delle libertà costituzionalmente garantite ; che figurano, all’interno di queste, il rispetto dei diritti di difesa, che sfocia dall’articolo 16 della Dichiarazione del 1789, e la libertà individuale che l’articolo 66 della Costituzione colloca sotto la protezione dell’autorità giudiziaria ;

 

25. Considerando che, di per sé, le evoluzioni qui sopra richiamate non disconoscono nessuna esigenza costituzionale ; che il fermo di polizia resta una misura di costrizione necessaria a certe operazioni di polizia giudiziaria ; che, tuttavia, queste evoluzioni devono essere accompagnate dalle garanzie appropriate che inquadrino sia il ricorso al fermo di polizia sia il suo svolgimento e che assicurino la protezione dei diritti di difesa ;

 

26. Considerando che l’autorità giudiziaria include sia la magistratura giudicante sia la magistratura requirente ; che l’intervento di un magistrato giudicante è richiesto per la proroga del fermo di polizia al di là delle quarantott’ore ; che prima della fine di questo periodo, lo svolgimento del fermo di polizia è posto sotto il controllo del procuratore della Repubblica che puó decidere, all’occorrenza, la sua proroga di ventiquattr’ore ; che risulta dagli articoli 63 e 77 del codice di procedura penale che il procuratore della Repubblica è informato sin dall’inizio del fermo di polizia ; che puó ordinare in ogni momento che la persona messa in fermo di polizia sia presentata dinanzi a lui o rimessa in libertà ; che gli appartiene di valutare se il mantenimento della persona in fermo di polizia e, all’occorrenza, la proroga di questa misura sono necessari all’inchiesta e proporzionati alla gravità dei fatti che la persona è sospettata di aver commesso ; che, di conseguenza, il motivo d’appello tratto dalla violazione dell’articolo 66 della Costituzione dev’essere rigettato ;

 

27. Considerando, tuttavia, che in virtù degli articoli 63 e 77 del codice di procedura penale, qualsiasi persona sospettata di aver commesso un’infrazione puó essere tenuta in fermo di polizia da un ufficiale di polizia giudiziaria per una durata di ventiquattr’ore qualunque sia la gravità dei fatti che motivano una tale misura ; che ogni fermo di polizia puó fare l’oggetto di una proroga di ventiquattr’ore, senza che questa facoltà sia riservata alle infrazioni che presentano una certa gravità ;

 

28. Considerando, d’altra parte, che il combinato disposto degli articoli 62 e 63 dello stesso codice autorizzano l’interrogatorio di una persona messa in fermo di polizia ; che l’articolo 63-4 non permette alla persona interrogata, mentre è trattenuta contro la sua volontà, di godere dell’assistenza effettiva d’un avvocato ; che una tale limitazione ai diritti della difesa è imposta generalmente senza considerare le circostanze particolari suscettibili di giustificarla per riunire o conservare le prove o assicurare la protezione delle persone ; che, dopo tutto, la persona messa in fermo di polizia non riceve la notifica del suo diritto di mantenere il silenzio ;

 

29. Considerando che, in queste condizioni, gli articoli 62, 63, 63-1, 63-4, commi da 1° a 6 del codice di procedura penale, non istituiscono le garanzie appropriate all’utilizzo che è fatto del fermo di polizia, tenuto conto delle evoluzioni precedentemente richiamate ; che, cosí, la conciliazione tra, da una parte, la prevenzione degli attacchi all’ordine pubblico e la ricerca degli autori delle infrazioni e, d’altra parte, l’esercizio delle libertà costituzionalmente garantite non puó essere considerata come equilibrata ; che, di conseguenza, queste disposizioni violano gli articoli 9 e 16 della Dichiarazione del 1789 e devono essere dichiarate contrarie alla Costituzione ;

 

- SUGLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE D’INCOSTITUZIONALITÁ

 

30. Considerando, da una parte, che il Consiglio costituzionale non dispone di un potere generale di valutazione della stessa natura di quello del Parlamento ; che non gli appartiene d’indicare le modifiche alle regole di procedura penale che devono essere effettuate, affinché si rimedi all’incostituzionalità contestata, che, d’altra parte, se, in principio, una dichiarazione d’incostituzionalità deve arrecare beneficio alla parte che ha presentato la questione prioritaria di costituzionalità, l’abrogazione immediata delle disposizioni contestate andrebbe contro gli obbiettivi di prevenzione degli attacchi all’ordine pubblico e della ricerca degli autori d’infrazioni e comporterebbe conseguenze manifestamente eccessive ; che è opportuno, quindi, rinviare al 1° luglio la data di quest’abrogazione al fine di permettere al legislatore di rimediare a quest’incostituzionalità ; che le misure prese prima di questa data in applicazione delle disposizioni dichiarate contrarie alla Costituzione non possono essere contestate sul fondamento di quest’incostituzionalità,

 

DECIDE :

 

Articolo 1°.- Gli articoli 62, 63, 63-1 e 77 del codice di procedura penale e i commi da  1° a 6 dell’articolo 63-4 sono contrari alla Costituzione.

 

Articolo 2.- La dichiarazione d’incostituzionalità dell’articolo 1°  prende effetto il 1° luglio 2011 nelle condizioni fissate al considerando 30.

 

Articolo 3.- Non appartiene, al Consiglio costituzionale, statuire sull’articolo 706-73 del codice di procedura penale e il settimo comma del suo articolo 63-4.

 

Articolo 4.- La presente decisione sarà pubblicata al Journal officiel della Repubblica francese e notificata nelle condizioni previste all’articolo 23-11 dell’ordinanza del 7 novembre 1958 di cui sopra.

 

Deliberato dal Consiglio costituzionale nella seduta del 29 luglio 2010, a cui partecipavano : Sig. Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Sig.ri Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Sig.ra Jacqueline de GUILLENCHMIDT, Sig.ri Hubert HAENEL e Pierre STEINMETZ.

 

Reso pubblico il 30 luglio 2010