Sig. Bulent A. e altri

02/12/2022

Il Consiglio costituzionale è stato adito il 29 giugno 2010 dalla Corte di cassazione (sentenza n°  12018 del 25 giugno 2010) nelle condizioni previste all’articolo 61-1 della Costituzione di una questione prioritaria di costituzionalità posta dal Sign. Bulent A., dai Sig. Deniz D., Cemal K., Ibrahim S., Sedrettin Y. E Idriss G., Sig.na Mensure K., Sig.ri Adil D., Ismaïl A., Hekim O. e Lionel B., relativa alla conformità degli articoli 63-1, 63-4, 77 e 706-88 del codice di procedura penale ai diritti e libertà che la Costituzione garantisce.

 

IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE,

 

Vista la Costituzione ;

 

Vista l’ordinanza n° 58-1067 del 7 novembre 1958 modificata portante legge organica sul Consiglio costituzionale ;

 

Visto il codice di procedura penale ;

 

Vista la legge n° 2004-204 del 9 marzo 2004 portante adattamento della giustizia alle evoluzioni della criminalità, unitamente alla decisione del Consiglio costituzionale n° 2004-492 DC del 2 marzo 2004 ;

 

Vista la legge n° 2006-64 del 23 gennaio 2006 relativa alla lotta contro il terrorismo e portante disposizioni varie relative alla sicurezza e ai controlli alla frontier       a, segnatamente il suo articolo 17, assieme alla decisione del Consiglio costituzionale n° 2005-532 DC del 19 gennaio 2006 ;

 

Vista la decisione del Consiglio costituzionale n°  2010-14/22 QPC del 30 luglio 2010 ;

 

Visto il regolamento del 4 febbraio 2010 sulla procedura seguita dinanzi al Consiglio costituzionale per le questioni prioritarie di costituzionalità ;

 

Viste le osservazioni prodotte dal Sig.S. dalla SCP Piwnica e Molinié, avvocato al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, registrate il 21 luglio 2010 ;

 

Viste le osservazioni prodotte per la Sig.na A. e per il Sign. A.  e O. dalla SCP Nicolaÿ, di Lanouvelle, Hannotin avvocato al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, registrate il 21 luglio 2010 ;

 

Viste le osservazioni prodotte dal Primo ministro, registrate il 22 luglio 2010 ;

 

Viste le nuove osservazioni prodotte dal Sig. S., registrate il 30 luglio 2010 ;

 

Viste le osservazioni prodotte dal Sig. S.,  registrate il 30 luglio 2010 ;

 

Visti i documenti prodotti ed allegati al fascicolo ;

 

Sentiti l’avv.Sylvie Boitel, l’avv. Didier Bouthors, l’avv. Joseph Breham, l’avv. Sophie Brondel e l’avv. Suzanne Boyssou, per gli attori, e il Sig. Thierry-Xavier Girardot, designato dal Primo ministro, all’udienza pubblica del 14 settembre 2010 ;

 

Sentito il relatore ;

 

- SUGLI ARTICOLI 63-1, 63-4  E 77 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE :

 

1. Considerando che con la sua decisione sopraindicata del 30 luglio 2010, il Consiglio costituzionale ha dichiarato gli articoli 63-1, 63-4, commi da 1°  a 6, e 77 del codice di procedura penale contrari alla Costituzione e ha detto non aver luogo a procedere sul settimo cimma dell’articolo 63-4 dello stesso codice ; che, pertanto, non c’è motivo d’esaminare la questione prioritaria di costituzionalità vertente su questi articoli ;

 

- SULL’ARTICOLO 706-88 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE :

 

2. Considerando che ai sensi dell’articolo 706-88 del codice di procedura penale  : “Per l’applicazione degli articoli 63, 77 e 154, se le necessità dell’inchiesta o dell’istruzione relative ad una delle infrazioni entranti nel campo d’applicazione dell’articolo 706-73 lo esigono, il fermo di polizia di una persona puó, a titolo eccezionale, fare l’oggetto di due proroghe supplementari di venti quattr’ore ciascuna.

“Queste proroghe sono autorizzate, con decisione scritta e motivata o su richiesta del procuratore della Repubblica, dal giudice delle libertà e della detenzione, o dal giudice d’istruzione.

“La persona tenuta in fermo di polizia dev’essere presentata al magistrato che si pronuncia sulla proroga preventivamente a questa decisione. La seconda proroga puó, tuttavia, a titolo eccezionale essere autorizzata senza presentazione preventiva della persona, a causa delle necessità delle investigazioni in corso o da effettuare.

“Qualora sia decisa la prima proroga, la persona tenuta in fermo di polizia è esaminata da un medico designato dal procuratore della Repubblica, dal giudice dell’istruzione o dall’ufficiale di polizia giudiziaria. Il medico rilascia un certificato, nel quale deve pronunciarsi, nello specifico, sull’idoneità alla permanenza in fermo di polizia, che è versato agli atti.  La persona è avvisata dall’ufficiale di polizia giudiziaria del diritto di chiedere un nuovo esame medico. Questi esami medici sono di diritto. É portata menzione di quest’avviso a verbale e firmata dalla persona interessata ; in caso di rifiuto di firma, ne é fatta menzione.

“In deroga alle disposizioni del primo comma, se la durata prevedibile delle investigazioni che restano da realizzare al termine delle prime quaranott’ore di fermo di polizia lo giustifica, il giudice delle libertà e della detenzione o il giudice d’istruzione possono decidere, secondo le modalità previste al secondo comma, che il fermo di polizia farà l’oggetto di una sola proroga supplementare di quarantott’ore.

“La persona il cui fermo di polizia è prorogato in applicazione delle disposizioni del presente articolo puó parlare con un avvocato, secondo le modalità previste dall’articolo 63-4, al termine della quarantottesima ora, dopo la sessantaduesima ora della misura : è avvisata di questo diritto, qualora la o le proroghe le siano notificate e ne é portata menzione al verbale e firmata dalla persona interessata ; in caso di rifiuto di firma, ne é fatta menzione. Tuttavia, qualora l’inchiesta verta su un’infrazione entrante nel campo d’applicazione dei 3) e 11) dell’articolo 706-73, il colloquio con un avvocato non puó intervenire che allo scadere della sessantaduesima ora.

“Se risulta dai primi elementi dell’inchiesta o dello stesso fermo di polizia che esiste un serio rischio dell’imminenza d’un’azione terrorista in Francia o all’estero o che le necessità della cooperazione internazionale lo richiedono imperativamente, il giudice delle libertà puó, a titolo eccezionale e secondo le modalità previste al secondo comma, decidere che il fermo di polizia in corso per una persona, fondandosi su una delle infrazioni enunciate all’11°  dell’articolo 706-73, farà l’oggetto di una proroga supplementare di ventiquattr’ore, rinovvabile una volta.

“Al termine della novantaseiesima ora e della centoventesima ora, la persona la cui proroga in fermo di polizia è cosí decisa puó chiedere di parlare con un avvocato, secondo le modalità previste dall’articolo 63-4. La persona in fermo di polizia è avvisata di questo diritto a partire dalla notifica della proroga prevista al presente articolo.

“Oltre alla possibilità d’esame medico effettuato all’iniziativa della persona in fermo di polizia, dall’inizio di ciascuna delle due proroghe supplementari, è obbligatoriamente esaminato da un medico designato dal procuratore della Repubblica, dal giudice d’istruzione o dall’ufficiale di polizia giudiziaria. Il medico richiesto dovrà pronunciarsi sulla compatibilità della proroga della misura con lo stato di salute dell’interessato.

“Se non si è acconsentito alla domanda della persona in fermo di polizia di far avverire, per telefono, una persona con la quale vive abitualmente o uno dei parenti in linea diretta, uno dei fratelli o sorelle o il suo datore di lavoro,  della misura di cui è oggetto, nelle condizioni previste agli articoli 63-1 e 63-2, si puó ripetere questa domanda a partire dalla novantaseiesima ora” ;

 

3. Considerando che i sei primi commo dell’articolo 706-88 del codice di procedura penale hanno per fondamento  l’articolo 1°  della legge del 9 marzo 2004 ; che i suoi quattro ultimi commi sono stati aggiunti dall’articolo 17 della legge del 23 gennaio 2006 sopraindicata ;

 

- Per quanto riguarda i commi da 1° a 6 dell’articolo 706-88 del codice di procedura penale :

 

4. Dato che, nei considerando da 21 a 27 della sua decisione del 2 marzo 2004 sopraindicata, il Consiglio costituzionale ha specialmente esaminato l’articolo 706-88 inserito nel codice di procedura penale dall’articolo 1° della legge del 9 marzo 2004 ; che ha giudicato che queste disposizioni non arrecassero un’eccessiva lesione alla libertà individuale ; che l’articolo 2 del dispositivo di questa decisione ha dichiarato queste disposizioni conformi alla Costituzione ; che, perció, i sei primi commi dell’articolo 706-88 sono già stati dichiarati conformi alla Costituzione nei motivi e nel dispositivo di una decisione del Consiglio costituzionale ; che in assenza di cambiamento delle circostanze, dalla decisione del 2 marzo 2004 sopraindicata, in materia di lotta contro la delinquenza e la criminalità organizzata, non c’è motivo, per il Consiglio costituzionale, di procedere ad un nuovo esame di queste disposizioni ;

 

- Per quanto riguarda i commi da 7 a 10 dell’articolo 706-88 del codice di procedura penale :

 

5. Considerando che, nella sua decisione del 19 gennaio 2006 sopraindicata, il Consiglio costituzionale non ha esaminato i commi da 7 a 10 dell’articolo 706-88 che permettono che, per una proroga supplementare di ventiquattr’ore rinnovabile una volta, la durata totale del fermo di polizia possa essere portato a sei giorni per crimini e delitti che costituscono atti di terrorismo ; che risulta dai lavori parlamentari che una tale deroga non puó essere autorizzata che per permettere d’impedire la realizzazione d’un’azione terrorista in Francia o all’estero la cui imminenza è stata fissata o grazie  agli elementi raccolti nel quadro dell’inchiesto o dello stesso fermo di polizia, o nel quadro della cooperazione internazionale ; che in tal modo, non puó essere messa in atto che a titolo eccezionale per proteggere la sicurezza delle persone e dei beni contro una minaccia terrorista imminente e precisamente identificata ; che é decisa dal giudice delle libertà a cui appartiene di verificare che le circostanze precise fissate da queste disposizioni siano soddisfatte ; che, in queste condizioni e tenuto conto delle garanzie fissate dal legislatore, queste disposizioni rispettano il principio, derivante dall’articolo 9 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, secondo il quale la libertà individuale non dovrebbe essere ostacolata da una rigidità che non sia necessaria, e dell’articolo 66 della Costituzione che affida all’autorità giudiziaria la protezione della libertà individuale ; che queste disposizioni non nuociono ad alcun altro diritto o libertà che la Costituzione garantisce,

 

DECIDE :

 

Articolo 1°.-Non vi è luogo, per il Consiglio costituzionale, di statuire sulla questione prioritaria di costituzionalità rinviata dalla Corte di cassazione e vertente sugli articoli 63-1, 63-4 e 77 del codice di procedura penale, cosí come sui commi da 1°  a 6 del suo articolo 706-88.

 

Articolo 2.- I commi da 7 a 10 dell’articolo 706-88 dello stesso codice sono conformi alla Costituzione.

 

Articolo 3.- La presente decisione sarà pubblicata al Journal officiel della Repubblica francese e notificata nelle condizioni previste all’articolo 23-11 dell’ordinanza del 7 novembre 1958 sopraindicata.

 

Deliberato dal Consiglio costituzionale nella seduta del 21 settembre 2010, a cui partecipavano : Sig. Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Sig. Jacques BARROT, Sig.ra Claire BAZY MALAURIE, Sig.ri Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Sig.ra Jacqueline de GUILLENCHMIDT, Sig.ri Hubert HAENEL e Pierre STEINMETZ.

 

Reso pubblico il 22 settembre 2010.