Coniugi L.

10/11/2023

Il Consiglio costituzionale è stato adito il 10 maggio 2010 dalla Corte di cassazione (sentenza n° 12005  del 7 maggio 2010, nelle condizioni previste all’articolo 61-1 della Costituzione, di una questione prioritaria di costituzionalità posta dalla Sig.ra Christiane A., sposa L., e dal Sig.Roger L., vertente sulla conformità ai diritti e libertà che la Costituzione garantisce degli articoli L. 451-1, L. 452-1  e da L. 425-1 a L. 452-5 del codice della sicurezza sociale.

 

IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE,

 

Vista la Costituzione ;

 

Vista l’ordinanza n° 58-1067 del 7 novembre 1958 modificata, portante legge organica sul Consiglio costituzionale ;

 

Vista la legge n° 46-2426 del 30 ottobre 1946 relativa alla prevenzione e alla riparazione degli incidenti di lavoro e delle malattie professionali ;

 

Visto il codice della sicurezza sociale ;

 

Visto il regolamento del 4 febbraio 2010 sulla procedura seguita dinanzi al Consiglio costituzionale per le questioni prioritarie di costituzionalità ;

 

Viste le osservazioni prodotte dal Sig. e la Sig.ra L. dalla SCP Ghestin, avvocato al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, registrate il 31 maggio 2010 ;

 

Viste le osservazioni prodotte dalla Società di pianificazione turistica dell’Alpe d’Huez (SATA) da Odent, avvocato al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, registrate il 31 maggio 2010 ;

 

Viste le osservazioni prodotte per la Compagnia AXA France IARD dalla SCP Célice-Blancpain-Soltner, avvocato al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, registrate il 7 giugno 2010 ;

 

Visti gli altri documenti prodotti ed allegati al fascicolo ;

 

Sentiti all’udienza pubblica del 15 giugno 2010 l’avvocato Jean-Pierre Ghestin per gli attori, l’avvocato Bruno Odent per la SATA, l’avvocato Benoît Soltner per la Compagnie AXA France IARD e il Sign. Thierry-Xavier Girardot, designato dal Primo ministro ;

 

Sentito il relatore ;

 

1. Considerando che ai sensi dell’articolo L. 451-1 del codice della sicurezza sociale : “Su riserva delle disposizioni previste agli articoli da L. 452-1 a L. 452-5, L. 454-1, L.455-1, L.455-1-1 e L.45562, nessuna azione in riparazione per gli incidenti e malattie menzionati dal presente libro non puó essere esercitata conformemente al diritto comune, dalla vittima o dai suoi aventi diritto” ;

 

2. Considerando che ai sensi dell’articolo L. 452-1 dello stesso codice : “Qualora l’incidente sia dovuto alla colpa inescusabile del datore di lavoro o di coloro che lo sostituiscono nella direzione, la vittima o i suoi aventi diritto hanno diritto ad un’indennizzo complementare nelle condizioni definite ai seguenti articoli” ;

 

3. Considerando che ai sensi dell’articolo L. 452-2 : “Nel caso menzionato all’articolo precedente, la vittima o i suoi aventi diritto ricevono una maggiorazione delle indennità che sono loro dovute, in virtù del presente libro.

“Qualora un’indennità in capitale sia stata attribuita alla vittima, l’ammontare  della maggiorazione non puó superare il montante della stessa indennità.

“Qualora una rendita sia stata attribuita alla vittima, l’ammontare della maggiorazione è fissato di tal sorta che la vendita maggiorata concessa alla vittima non possa eccedere, o la frazione del salario annuale corrispondente alla riduzione della capacità, o l’ammontare  di questo salario nel caso d’incapacità totale.

“In caso d’incidente seguito da morte, l’importo della maggiorazione è fissato in modo tale che il totale delle rendite e delle maggiorazioni attribuite all’insieme degli aventi diritto non possa superare l’ammontare  del salario annuale ; qualora la rendita d’un avente diritto cessi d’essere dovuta, l’importo  della maggiorazione corrispondente alla o alle ultime rendite attribuite è aggiustato in modo da mantenere il montante globale delle rendite maggiorate, come era stato fissato inizialmente ; nel caso in cui il congiunto sopravvissuto abbia un proprio diritto alla rendita in applicazione del terzo comma dell’articolo L. 434-9, la maggiorazione di cui godeva è ricostituita a suo vantaggio.

“Il salario annuale e la maggiorazione enunciata al terzo e quarto comma del presente articolo sono sottomessi alla rivalorizzazione prevista per le rendite dall’articolo L.434-17.

“La maggiorazione è pagata dalla cassa, che ne recupera l’ammontare  mediante l’imposizione di un contributo complementare, il cui tasso e durata sono fissati dalla cassa d’assicurazione pensioni e della salute al lavoro, su proposta della cassa primaria, in accordo con il datore di lavoro, salvo ricorso dinanzi alla giurisdizione della sicurezza sociale competente.

“Il contributo complementare cosí previsto non puó essere riscosso al di là di una certa durata ed il suo tasso non puó eccedere né una frazione del contributo ordinario del datore di lavoro, né una frazione dei salari che servono da base a questo contributo.

“Nel caso di cessione o di cessazione dell’impresa, il capitale corrispondente agli arretrati in scadenza è immediatamente esigibile” ;

 

4. Considerando che ai sensi dell’articolo L.452-3 dello stesso codice : “Indipendentemente dalla maggiorazione di rendita che riceve in virtù dell’articolo precedente, la vittima ha il diritto di domandare al datore di lavoro dinanzi alla giurisdizione della sicurezza sociale la riparazione del pregiudizio causato dalle sofferenze fisiche e morali da lei sopportate, dei suoi pregiudizi estetici e di qualità della vita, cosí come quella del pregiudizio risultante dalla perdita o dalla diminuzione delle possibilità di promozione professionale. Se la vittima é colpita da un tasso d’incapacità permanente del 100%, le è concessa, inoltre, un’indennità forfettaria uguale all’importo del salario minimo legale in vigore alla data di consolidazione.

“In ugual maniera, in caso d’incidente seguito da morte, gli aventi diritto della vittima menzionati agli articoli L.434-6 e successivi, cosí come gli ascendenti e discendenti che non hanno diritto ad una rendita in virtù dei suddetti articoli, possono domandare al datore di lavoro riparazione del pregiudizio morale dinanzi alla giurisdizione precitata.

“La riparazione di questi pregiudizi è direttamente versata ai beneficiari dalla cassa che ne recupera l’importo  presso il datore di lavoro” ;

 

5. Considerando che ai sensi dell’articolo L. 452-4 : “In mancanza d’accordo extragiudiziale tra la cassa e la vittima o i suoi aventi diritto da una parte, e il datore di lavoro d’altra parte, sull’esistenza della colpa inescusabile rimproverata a quest’ultimo, cosí come sull’importo della maggiorazione e delle indennità menzionate all’articolo L. 452-3, appartiene alla giurisdizione della sicurezza sociale competente, adita dalla vittima o dai suoi aventi diritto o dalla cassa primaria d’assocurazione malattia, di deciderne. La vittima o i suoi aventi diritto devono chiamare la cassa per la dichiarazione di giudizio comune o reciproco.

“L’autore della colpa inescusabile è responsabile sul suo patrimonio personale delle conseguenze di questa.

“Il datore di lavoro puó assicurarsi xontro le conseguenze finanziarie della propria colpa inescusabile o della colpa di coloro che lo sostituiscono nella direzione dell’impresa o dello stabilimento.

“Una serie di azioni di prevenzione appropriate sono organizzate nelle condizioni fissate per decreto, in seguito a consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti.

“Qualora l’incidente sia dovuto alla colpa inescusabile d’un impiegato garantito a questo titolo da un’assicurazione, la cassa d’assicurazione pensioni e salute al lavoro puó imporre al datore di lavoro il contributo supplementare menzionato all’articolo L. 242-7. Ció che ne risulta  è destinato al fondo nazionale di prevenzione  degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali.

“Il pagamento dei contributi complementari previsti all’articolo L.452-2 e, in caso di cessione o di cessazione dell’impresa, il pagamento del capitale menzionato allo stesso articolo sono garantiti da un privilegio, nelle condizioni e al rango fissati dagli articoli L.243-4 e L.243-5” ;

 

6. Considerando che ai sensi dell’articolo L.452-5  : “Se l’incidente è dovuto alla colpa intenzionale del datore di lavoro o di uno dei suoi incaricati, la vittima o i suoi aventi diritto conserva contro l’autore dell’incidente il diritto di domandare la riparazione del pregiudizio causato, conformemente alle regole di diritto comune, nella misura in cui questo pregiudizio non è riparato in applicazione del presente libro.

“Le casse primarie d’assicurazione malattia sono tenute a fornire alla vittima o ai suoi aventi diritto le prestazioni o indennità menzionate dal presente libro. Sono ammesse direttamente ad intentare contro l’autore dell’incidente un’azione per il rimborso delle somme da loro pagate.

“Se sono accordate, sotto forma di rendite, riparazioni supplementari messe a carico dell’autore responsabile dell’incidente, in applicazione del presente articolo, queste devono essere costituite dal debitore nei due mesi dalla decisione definitiva o dall’accordo delle parti alla cassa nazionale di previdenza, secondo la tariffa risultante dal presente codice.

“Nel caso previsto al presente articolo, la cassa d’assicurazione pensioni e salute al lavoro puó imporre al datore di lavoro il contributo supplementare menzionato all’articolo L. 242-7” ;

 

7. Considerando che, secondo gli attori, queste disposizioni legislative sono contrarie ai principi d’uguaglianza dinanzi alla legge e agli oneri pubblici enunciate agli articoli 1° , 6 e 13 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, cosí come al principio di responsabilità, che deriva dal suo articolo 4 ; che fanno valere che il regime d’indennizzo degli incidenti sul lavoro faccia ostacolo al fatto che la vittima ottenga dal suo datore di lavoro la riparazione integrale del suo pregiudizio, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia commesso una colpa all’origine dell’incidente ; che il dispositivo di maggiorazione applicabile qualora l’impiegato abbia commesso una colpa giudicata inescusabile non permette alla vittima dell’incidente d’ottenere la riparazione di tutti i pregiudizi subiti ; che sono, in particolare, esclusi dal diritto a riparazione i pregiudizi che non sono menzionati all’articolo L. 452-3 del codice della sicurezza sociale ; che all’eccezione del caso in cui la colpa commessa dal datore di lavoro rivesta un carattere intenzionale, queste disposizioni privano la vittima del diritto di domandare riparazione del suo pregiudizio secondo le procedure di diritto comune ;

 

8. Considerando che ai sensi dell’articolo 34 della Costituzione, la legge “determina i principi fondamentali...del diritto del lavoro...e della sicurezza sociale” ; che è  possibile, in ogni momento, per il legislatore, che statuisce nel dominio riservatogli dal Costituente, adottare, per la realizzazione o la conciliazione d’obbiettivi di natura costituzionale, alcune modalità nuove di cui gli appartiene di valutare l’opportunità, dal momento che, nell’esercizio di questo potere, non privi di garanzie legali esigenze a carattere costituzionale ;

 

9. Considerando che l’articolo 6 della Dichiarazione del 1789 dispone che la legge “dev’essere la stessa per tutti, che protegga o che punisca” ; che il principio d’uguaglianza non s’oppone né al fatto che il legislatore disciplini in maniera diversa situazioni diverse, né al fatto che deroghi all’uguaglianza per ragioni d’interesse generale, purché, nell’uno e nell’altro caso, la differenza di trattamento che ne risulta sia in rapporto diretto con l’oggetto della legge che lo stabilisce ;

 

10. Considerando che ai sensi dell’articolo 4 della Dichiarazione del 1789 : “La libertà consiste a poter fare tutto ció che non nuoce ad altri” ; che risulta da queste disposizioni che in principio, qualsiasi fatto umano che causa un danno ad altri obbliga colui per la cui colpa è accaduto a ripararlo ; che la facoltà di agire in responsabilità mette in atto quest’esigenza costituzionale ; che, tuttavia, quest’ultima non fa ostacolo al fatto che il legislatore moduli, per un motivo d’interesse generale, le condizioni nelle quali la responsabilità puó essere ritenuta ; che puó cosí, per un tale motivo, apportare a questo principio esclusioni o limitazioni a condizione che non ne risulti una lesione disproporzionata ai diritti delle vittime d’atti colpevoli e, in ugual maniera, al diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, che deriva dall’articolo 16 della Dichiarazione del 1789 ;

 

11. Considerando, in primo luogo, che istaurando un regime d’assicurazione sociale degli incidenti sul lavoro e sulle m       alattie professionali, la legge del 30 ottobre 1946 sopraindicata ha messo in atto le esigenze enunciate all’undicesimo comma del Preambolo della Costituzione del 27 ottobre 1946, ai sensi del quale la Nazione “garantisce a tutti, in modo particolare al bambino, alla madre e agli ex-lavoratori, la protezione della salute, la sicurezza materiale, il riposo e i divertimenti.        Qualsiasi essere umano che, a causa della sua età, del suo stato fisico o mentale, della situazione economica, si trovi  nell’incapacità di lavorare ha il diritto d’ottenere dalla collettività una serie di mezzi adeguati di sopravvivenza” ;

 

12. Considerando che in applicazione dell’articolo L. 111-1 del codice della sicurezza sociale, la prevenzione e la riparazione degli incidenti sul lavoro e sulle malattie professionali, dipendono dalle missioni della sicurezza sociale nelle condizioni fissate dalle disposizioni del libro IV di questo codice ; che questi testi mirano alla prevenzione degli incidenti sul  lavoro e delle malattie professionali, alla riparazione dei danni che ne risultano, cosí come alla rieducazione, al riadattamento e al ricollocamento dei lavoratori che ne sono vittime ; che a titolo della riparazione, le casse d’assicurazione malattia si prendono carico delle prestazioni in natura, dell’indennizzo dell’incapacità temporanea e dell’incapacità permanente delle vittime, cosí come di certe spese ; che in virtù dell’articolo L.142-1 del codice della sicurezza sociale, è istituita un’organizzazione del contenzioso generale della sicurezza sociale incaricata di disciplinare i litigi ai quali dà luogo l’applicazione delle legislazioni e regolamentazioni di sicurezza sociale e di cooperazione sociale agricola che non dipendono, per loro natura, da un altro contenzioso ;

 

13. Considerando che, ai sensi dell’articolo L.241-5  del codice della sicurezza sociale, relativo alle risorse della sicurezza sociale, i contributi dovuti a titolo degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali  sono compito esclusivo dei datori di lavoro ; che l’articolo L. 242-7 prevede che l’importo pagato dal datore di lavoro a titolo dei contributi possa variare in funzione o delle misure di prevenzione o dei trattamenti presi dal datore di lavoro, o dei rischi eccezionali presentati dallo sfruttamento o risultanti da un’inosservazione delle misure di prevenzione ; che in tal modo finanziato, l’onere delle prestazioni ed indennità incombe  alle casse d’assicurazione malattia, su riserva delle obbligazioni ai quali il datore di lavoro resta personalmente tenuto in caso di colpa inescusabile o intenzionale ;

 

14. Considerando che le disposizioni contestate conferiscono alla vittima o ai suoi aventi diritto un diritto all’indennizzo del danno risultante da un incidente di lavoro o da una malattia professionale e, in caso di litigio, un diritto ad un ricorso dinanzi alle giurisdizioni della sicurezza sociale, senza sopprimere il loro diritto d’azione contro il datore di lavoro in caso di colpa inescusabile o intenzionale ; che, per conciliare il diritto delle vittime di atti colpevoli d’ottenere la riparazione del loro pregiudizio con la messa in atto delle esigenze risultanti dall’undicesimo comma del Preambolo del 1946, era possibile al legislatore instaurare, attraverso gli articoli L.451-1 e successivi del codice della sicurezza sociale, un regime specifico di riparazione che si sostituisca parzialmente alla responsabilità del datore di lavoro ;

 

15. Considerando, in secondo luogo, che, tenuto conto della situazione particolare del lavoratore dipendente nel quadro della sua attività professionale, la deroga al diritto comune della responsabilità per colpa, risultante dalle regole relative alle prestazioni ed indennità versate dalla sicurezza sociale in applicazione degli articoli precitati del codice di sicurezza sociale, è in rapporto diretto con l’obbiettivo di riparazione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali indicato dal libro IV di questo codice ;

 

16. Considerando, in terzo luogo, che in applicazione delle disposizioni del titolo II del libro IV del codice della sicurezza sociale, le prestazioni in natura necessarie alle vittime d’incidenti di lavoro o di malattie professionali sono totalmente  a carico e pagate dalla cassa d’assicurazione malattia ; che, durante il periodo d’incapacità temporanea, la vittima riceve indennità giornaliere che sostituiscono la perdita del suo salario ; che, qualora sia colpita da un’incapacità permanente, le è versata un’indennità forfettaria calcolata tenendo conto segnatamente dell’importo del salario e del tasso d’incapacità ; che nonostante la sua colpa, pure inescusabile, questo diritto a riparazione è accordato al lavoratore dipendente qualora l’incidente sia accaduto a causa  o all’occasione del lavoro, durante il tragitto verso o dal suo luogo di lavoro o in caso di malattia d’origine professionale ; che, qualunque sia la situazione del datore di lavoro, gli indennizzi sono versati dalle casse d’assicurazione malattia al lavoratore dipendente o, in caso di decesso, ai suoi aventi diritto ; che costoro sono cosí dispensati dall’intraprendere un’azione in responsabilità contro il datore di lavoro e dal provare la sua colpa ; che queste disposizioni garantiscono l’automaticità, la rapidità e la sicurezza della riparazione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali ; che tengono ugualmente conto del carico che rappresenta l’insieme delle prestazioni concesse ; che, di conseguenza, in assenza di colpa inescusabile del datore di lavoro, la riparazione forfettaria della perdita di salario o dell’incapacità, l’esclusione di certi pregiudizi e l’impossibilità, per la vittima o i suoi aventi diritto, d’agire contro il datore di lavoro, non creano restrizioni disproporzionate rispetto agli obbiettivi d’interesse generale perseguiti ;

 

17. Considerando che, qualora l’incidente o la malattia sia dovuto alla colpa inescusabile del datore di lavoro, la vittima o, in caso di decesso, i suoi aventi diritto ricevono una maggiorazione delle indennità che sono loro dovute ; che in virtù dell’articolo L. 452-2 del codice della sicurezza sociale, la maggiorazione del capitale o della rendita concessa in funzione della riduzione della capacità della vittima non puó eccedere l’ammontare dell’indennizzo concesso in capitale o l’importo del salario ; che a riguardo degli obbiettivi d’interesse generale precedentemente enunciati, la fissazione di quest’indennizzo destinato a compensare la perdita di salario risultante dall’incapacità non crea una restrizione disproporzionata ai diritti delle vittime d’incidenti sul lavoro o di malattie professionali ;

 

18. Considerando, inoltre, che indipendentemente da questa maggiorazione, la vittima o, in caso di decesso, i suoi aventi diritto possono, dinanzi alla giurisdizione di sicurezza sociale, domandare al datore di lavoro la riparazione di certi capi di pregiudizio enumerati dall’articolo L. 452-3 del codice della sicurezza sociale ; che in presenza di una colpa inescusabile del datore di lavoro, le disposizioni di questo testo non farebbero ostacolo, tuttavia, senza arrecare una lesione disproporzionata ai diritti delle vittime d’atti colpevoli, al fatto che queste stesse persone, dinanzi alle stesse giurisdizioni, possano domandare al datore di lavoro riparazione dell’insieme dei danni non coperti dal libro IV del codice della sicurezza sociale ;

 

19. Considerando che risulta da quanto precede che, tenuto conto della riserva enunciata al considerando 18, le disposizioni contestate non sono contrarie né al principio di responsabilità, né al principio d’uguaglianza, né ad alcun altro diritto o libertà che la Costituzione garantisce ;

 

DECIDE :

 

Articolo 1°.- Tenuto conto della riserva enunciata al considerando 18, le dsposizioni degli articoli L.451-1 e da  L.452-2 a L.452-5 del codice della sicurezza sociale sono conformi alla Costituzione.

 

Articolo 2.- La presente decisione sarà pubblicata al Journal officiel della Repubblica francese e notificata nelle condizioni previste all’articolo 23 11 dell’ordinanza del 7 novembre 1958 sopraindicata.

 

Deliberato dal Consiglio costituzionale nella seduta del 17 giugno 2010, a cui partecipavano : Sig. Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Sig.ri Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Sig.ra Jacqueline de GUILLENCHMIDT, Sig.ri Hubert HAENEL, Jean-Louis PEZANT e Sig. Pierre STEINMETZ.

 

Reso pubblico il 18 giugno 2010.

 

Journal officiel del 19 giugno 2010, p. 11149 (@71)