Il Consiglio costituzionale è stato adito il 9 luglio 2010 dalla Corte di cassazione (sentenza n° 12143 dell’8 luglio 2010), nelle condizioni previste all’articolo 61-1 della Costituzione, di una questione prioritaria di costituzionalità posta dalle Sign.re Isabelle D. E Isabelle B., relativa alla conformità dell’articolo 365 del codice civile ai diritti e libertà che la Costituzione garantisce.
IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE,
Vista la Costituzione,
Vista l’ordinanza n° 58-1067 del 7 novembre 1958 modificata, portante legge organica sul Consiglio costituzionale ;
Visto il codice civile ;
Vista la sentenza n° 06-1547 della Corte di cassazione (prima camera civile) del 20 febbraio 2007 ;
Visto il regolamento del 4 febbraio 2010 sulla procedura seguita dinanzi al Consiglio costituzionale per le questioni prioritarie di costituzionalità ;
Viste le osservazioni prodotte dal Primo ministro, registrate il 10 agosto 2010 ;
Viste le osservazioni prodotte dagli attori dalla SCP Boré e Salvé de Bruneton, avvocato al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione ;
Visti i documenti prodotti ed allegati al fascicolo,
Sentiti l’Avvocato Jean de Salvé de Bruneton per gli attori e Sign. Tierry-Xavier Girardot, designato dal Primo ministro, all’udienza pubblica del 27 settembre 2010 ;
Sentito il relatore ;
- SULLA DISPOSIZIONE SOTTOMESSA ALL’ESAME DEL CONSIGLIO COSTITUZIONALE :
1. Considerando che, ai sensi dell’articolo 365 del codice civile :
“L’adottante è il solo ad essere investito, nei riguardi dell’adottato, di tutti i diritti dell’autorità parentale, compreso quello di acconsentire al matrimonio dell’adottato, a meno che non sia il congiunto del padre o della madre dell’adottato ; in questo caso, l’adottante ha l’autorità parentale in concorrenza con il congiunto, il quale ne conserva solo l’esercizio, su riserva di una dichiarazione congiunta con l’adottante davanti al cancelliere del tribunale di grand’istanza, al fine di esercitare in comune quest’autorità.
“I diritti dell’autorità parentale sono esercitatati dal o dagli adottanti nelle condizioni previste dal capitolo 1° del titolo IX del presente libro.
“ Le regole dell’amministrazione legale e della tutela dei minori s’applicano all’adottato” ;
2. Considerando che l’articolo 61-1 della Costituzione riconosce a qualsiasi parte in giudizio il diritto di veder esaminare, a sua domanda, il mezzo tratto dal fatto che una disposizione legislativa leda i diritti e libertà che la Costituzione garantisce ;
che gli articoli 23-2 e 23-5 dell’ordinanza del 7 novembre 1958 sopraindicata fissano le condizioni nelle quali la questione prioritaria di costituzionalità puó essere sollevata, ogni parte in giudizio ha diritto di contestare la costituzionalità dell’effettiva portata che un’interpretazione giurisprudenziale costante conferisce a questa disposizione ;
3. Considerando che l’articolo 365 del codice civile fissa le regole della devoluzione dell’autorità parentale nei confronti del minore facente oggetto di un’adozione ; che, a partire dalla sentenza del 20 febbraio 2007 sopraindicata, la Corte di cassazione giudica in maniera costante che, qualora il padre o la madre biologica intenda continuare ad educare il bambino, il trasferimento all’adottante dei diritti d’autorità parentale che risulterebbe dall’adozione da parte del concubino o del partner del genitore biologico è contrario all’interesse del bambino e, di conseguenza, fa ostacolo alla pronuncia di quest’adozione : che, quindi, la costituzionalità dell’articolo 365 del codice civile dev’essere esaminata non nel senso che quest’articolo istituisca una distinzione tra i figli in merito all’autorità parentale, a seconda che siano adottati dal congiunto o dal conviente del loro genitore biologico, ma nel senso che abbia per effetto di vietare in linea di principio l’adozione del figlio minore del partner o del convivente ;
- SULLA COSTITUZIONALITÁ DELLA DISPOSIZIONE CONTESTATA :
4. Considerando che, secondo gli attori, prevedendo che l’adozione ordinaria non comporti una divisione dell’autorità parentale tra l’adottante e il genitore dell’adottato che nel caso in cui siano sposati, l’articolo 365 del codice civile priva il figlio minore della possibilità d’essere adottato dal partner o dal convivente di suo padre o di sua madre ; che, vietando, cosí, “il riconoscimento giuridico di un legame sociale di filiazione che preesiste”, l’articolo 365 del codice civile andrebbe contro al diritto ad una vita familiare normale e al preincipio d’uguaglianza dinanzi alla legge ;
5. Considerando che, ai sensi dell’articolo 34 della Costituzione, la legge fissa le regole riguardanti “lo stato e la capacità delle persone, i regimi matrimoniali, le successioni e le liberalità” ; che è ad ogni momento possibile al legislatore, che statuisce nell’ambito della sua competenza, adottare disposizioni nuove in merito alle quali gli appartiene di valutare l’opportunità e di modificare i testi anteriori o di abrogarli sostituendo loro, all’occorrenza, altre disposizioni, dal momento che, nell’esercizio di questo potere, non priva di garanzie legali esigenze di carattere costituzionale ; che l’articolo 61-1 della Costituzione, alla maniera dell’articolo 61, non conferisce al Consiglio costituzionale un potere generale di valutazione e di decisione della stessa natura di quello del Parlamento ; che quest’articolo gli dà solamente competenza per pronunciarsi sulla conformità di una disposizione legislativa ai diritti e libertà che la Costituzione garantisce ;
6. Considerando, da una parte, che l’articolo 6 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 dispone che la legge “dev’essere la stessa per tutti, che protegga o che punisca” ; che il principio d’uguaglianza non si oppone né al fatto che il legislatore regoli in maniera diversa situazioni diverse, né a che deroghi all’uguaglianza per ragioni d’interesse generale, purché, nell’uno e nell’altro caso, la differenza di trattamento che ne risulta sia in rapporto diretto con l’oggetto della legge che lo stabilisce ;
7. Considerando, d’altra parte, che il diritto di condurre una vita familiare normale risulta dal secondo comma del Preambolo della Costituzione del 1946, che dispone : “La nazione assicura all’individuo e alla famiglia le condizioni necessarie al loro sviluppo” ;
8. Considerando, in primo luogo, che la disposizione contestata, nella portata che le dà la giurisprudenza costante della Corte di cassazione, impedisce che, per la via dell’adozione ordinaria, un minore possa veder creare un secondo legame di filiazione nei confronti del convivente o del partner di suo padre o di sua madre ; che, tuttavia, questa disposizione non ostacola assolutamente la libertà del genitore del minore di vivere in convivenza o di concludere un patto civile di solidarietà con la persona di sua scelta ; che non ostacola nemmeno l’ipotesi che un genitore confidi al convivente o al partner l’educazione e la vita del figlio ; che il diritto di condurre una vita familiare normale non implica che la relazione tra un bambino e la persona che ha una relazione di coppia con il padre o la madre offra il diritto alla creazione di un legame di filiazione adottiva ; che, di conseguenza, il motivo di contestazione tratto dal fatto che l’articolo 365 del codice civile violi il diritto di condurre una vita familiare normale dev’essere rifiutato ;
9. Considerando, in secondo luogo, che sulla base del principio secondo il quale la facoltà d’azione all’interno di una coppia è riservata ai congiunti, il legislatore ha, nell’esercizio della competenza che gli attribuisce l’articolo 34 della Costituzione, ritenuto che la differenza di condizione tra le coppie sposate e quelle che non lo sono poteva giustificare, nell’interesse del bambino, una differenza di trattamento, quanto alla creazione di un legame di filiazione adottiva nei confronti del minore ; che non è compito del Consiglio costituzionale sostituire la sua valutazione a quella del legislatore sulle conseguenze che occorre trarre, nella fattispecie, dalla situazione particolare del bambino cresciuto da due persone dello stesso sesso ; che, di conseguenza, il motivo di contestazione tratto dalla violazione dell’articolo 6 della Dichiarazione del 1789 dev’essere rifiutato ;
10. Considerando che l’articolo 365 del codice civile non è contrario a nessun altro diritto o libertà che la Costituzione garantisce,
DECIDE :
Articolo 1°.- L’articolo 365 del codice civile è conforme alla Costituzione.
Articolo 2.- La presente decisione sarà pubblicata al Journal officiel della Repubblica francese e notificata nelle condizioni previste all’articolo 23-11 dell’ordinanza del 7 novembre 1958 sopraindicata.
Deliberato dal Consiglio costituzionale nella seduta del 5 ottobre 2010, a cui partecipavano : Sig. Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Sig. Jacques BARROT, Sig.ra Claire BAZY MALAURIE, Sig.ri Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Sig.ra Jacqueline de GUILLENCHMIDT e Sig. Pierre STEINMETZ.
Reso pubblico il 6 ottobre 2010.