Il Consiglio costituzionale è stato adito il 28 maggio 2010 dal Consiglio di Stato (decisione n° 337840 del 28 maggio 2010), nelle condizioni previste all’articolo 61-1 della Costituzione, di una questione prioritaria di costituzionalità posta dai Sign.ri Orient O. e Puiu B. e relativa alla conformità ai diritti e libertà che la Costituzione garantisce, degli articoli 9 e 9-1 della legge n° 2000-614 del 5 luglio 2000 relativa all’accoglienza e all’habitat dei nomadi.
IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE,
Vista la Costituzione,
Vista l’ordinanza n° 58-1067 del 7 novembre 1958 modificata portante legge organica sul Consiglio costituzionale ;
Visto il codice dell’urbanismo,
Visto il codice di giustizia amministrativa ;
Vista la legge n° 69-3 del 3 gennaio 1969 modificata relativa all’esercizio delle attività ambulanti e al regime applicabile alle persone che circolano in Francia senza domicilio né residenza fissa ;
Vista la legge n° 2000-614 del 5 luglio 2000 modificata, relativa all’accoglienza e all’habitat dei nomadi ;
Visto il regolamento del 4 febbraio 2010 sulla procedura seguita dinanzi al Consiglio costituzionale per le questioni prioritarie di costituzionalità ;
Viste le osservazioni prodotte dai Signori O. e B., per conto di Henri Braun, avvocato al foro di Parigi, registrate il 16 giugno 2010 ;
Viste le osservazioni prodotte dal Primo ministro, registrate il 17 giugno 2010 ;
Visti i documenti prodotti ed allegati al fascicolo ;
Sentiti, all’udienza pubblica del 29 giugno 2010, l’avvocato Braun per i Sign.ri O. e B. e il signor Thierry-Xavier Girardot, designato dal Primo ministro ;
Sentito il relatore ;
1. Considerando che, ai sensi dell’articolo 9 della legge del 5 luglio 2000 sopraindicata : “I.- Dal momento che un comune assolve le obbligazioni che gli incombono in applicazione dell’articolo 2, il sindaco o, a Parigi, il prefetto di polizia puó, con ordinanza, vietare lo stazionamento sul territorio comunale, al di fuori delle aree attrezzate d’accoglienza, delle residenze mobili menzionate all’articolo 1° . Queste disposizioni sono ugualmente applicabili ai comuni non iscritti nello schema dipartimentale, ma dotati di un’area d’accoglienza, cosí come a quelli che decidono, senza esservi tenuti, di contribuire al finanziamento di una tale area o che appartengono ad un gruppo di comuni che si è dotato di competenze per la messa in atto dello schema dipartimentale.
Le stesse disposizioni sono applicabili ai comuni che godono di un termine supplementare previsto al II dell’articolo 2 fino alla data dello scadere di questo termine e, in ugual maniera, ai comuni che dispongono di un’area provvisoria facente oggetto di un’autorizzazione del prefetto, in un termine fissato dal prefetto e non superiore a sei mesi a partire dalla data di quest’autorizzazione.
“L’autorizzazione è rilasciata in funzione della localizzazione, della capacità e delle infrastrutture di quest’aerea, nelle condizioni definite per decreto.
“L’autorizzazione d’un’area provvisoria non esonera il comune dalle obbligazioni che gli incombono nei termini previsti dall’articolo 2.
“II. –In caso di stazionamento effettuato in violazione dell’ordinanza previsto al I, il sindaco, il proprietario o il titolare del diritto d’uso del terreno occupato, puó domandare al prefetto d’ingiungere gli occupanti di lasciare i luoghi.
“L’intimazione non puó intervenire che se lo stazionamento puó arrecare pregiudizio alla salubrità, alla sicurezza o alla tranquillità pubblica.
“L’intimazione è caratterizzata da un termine d’esecuzione che non puó essere inferiore a ventiquattr’ore. É notificata agli occupanti e pubblicata sottoforma di affissione al municipio e sul posto. All’occorrenza, è notificata al proprietario o al titolare del diritto d’uso del terreno.
“Qualora l’intimazione di lasciare i luoghi non abbia scaturito effetti nel termine fissato e non abbia fatto oggetto di un ricorso nelle condizioni fissate al II bis, il prefetto puó procedere all’evacuazione forzata delle residenze mobili, salvo opposizione del proprietario o del titolare del diritto d’uso del terreno nel termine fissato per l’esecuzione dell’intimazione.
“Qualora il proprietario o il titolare del diritto d’uso del terreno fa ostacolo all’esecuzione dell’intimazione, il prefetto puó domandare di prendere tutte le misure necessarie per far cessare l’attentato alla salubrità, alla sicurezza o alla tranquillità pubblica nel termine che fissa.
“Il fatto di non conformarsi all’ordinanza presa in applicazione del comma precedente è punito con 3750 euro d’ammenda.
“II bis.- Le persone destinatarie della decisione d’intimazione prevista al II, cosí come il proprietario o il titolare del diritto d’uso del terreno possono, nel termine da questa fissato, domandarne l’annullamento al tribunale amministrativo. Il ricorso sospende l’esecuzione della decisione del prefetto a questo riguardo. Il presidente del tribunale o il suo delegato statuisce in un termine di sessantadue ore, a partire dal suo deferimento.
“III.- Le disposizioni dell’I, del II e del II bis non sono applicabili allo stazionamento delle residenze mobili appartenenti alle persone menzionate all’articolo 1° della presente legge :
“1° Qualora queste persone siano proprietarie di terreni sui quali esse stazionano ;
“2° Qualora dispongano d’un’autorizzazione rilasciata sul fondamento dell’articolo L.443-1 del codice dell’urbanismo ;
“3° Qualora stazionino in un terreno attrezzato nelle condizioni previste all’articolo L.443-3 dello stesso codice.
“IV.- In caso d’occupazione, in violazione dell’ordinanza prevista al I, di un terreno privato, destinato ad un’attività a carattere economico, e dal momento che quest’occupazione è di natura ad ostacolare la suddetta attività, il proprietario o il titolare di un diritto reale d’uso sul terreno puó adire il presidente del tribunale di grand’istanza al fine di far ordinare l’evacuazione forzata delle residenze mobili. In questo caso, il giudice statuisce nella forma del référés. La sua decisione è esecutoria a titolo provvisorio. In caso di necessità, puó ordinare che l’esecuzione avrà luogo alla sola vista della minuta. Se il caso richiede celerità, fa applicazione delle disposizioni del secondo comma dell’articolo 485 del codice di procedura civile” ;
2. Considerando che, ai sensi dell’articolo 9-1 della stessa legge del 5 luglio 2000 :”Nei comuni non iscritti nello schema dipartimentale e non menzionati all’articolo 9, il prefetto puó mettere in atto la procedura d’intimazione e d’evacuazione prevista al II dello stesso articolo, alla domanda del sindaco, del proprietario o del titolare del diritto d’uso del terreno, allo scopo di metter fine allo stazionamento non autorizzato di residenze mobili di natura a colpire la salubrità, la sicurezza o la tranquillità pubbliche.
“Queste disposizioni non sono applicabili alle persone menzionate al IV dell’articolo 9. Le persone oggetto della decisione d’intimazione godono delle vie di ricorso menzionate al II bis dello stesso articolo” ;
3. Considerando che, secondo gli attori, queste disposizioni sarebbero contrarie ai principi d’uguaglianza e alla libertà d’andare e venire ;
- Per quanto riguarda il principio d’uguaglianza :
4. Considerando che, ai sensi dell’articolo 1° della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 : “Gli uomini nascono e restano liberi e uguali in quanto a diritti. Le distinzioni sociali non possono che essere fondate sull’utilità comune” ; che ai sensi dell’articolo 1° della Costituzione : “La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Assicura l’uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione d’origine, di razza o di religione....
5. Considerando che l’articolo 6 della Dichiarazione del 1789 dispone che la legge “dev’essere la stessa per tutti, che protegga o che punisca” ; che il principio d’uguaglianza non si oppone né al fatto che il legislatore regoli in maniera diversa situazioni diverse, né che deroghi all’uguaglianza per ragioni d’interesse generale, purché, nell’uno e nell’altro caso, la differenza di trattamento che ne risulta sia in rapporto diretto con l’oggetto della legge che lo stabilisce ;
6. Considerando che risulta dal combinato disposto del paragrafo I dell’articolo 1° della legge del 5 luglio 2000 e dell’articolo 2 della legge del 3 gennaio 1969 sopraindicate, che le disposizioni contestate sono applicabili alle “persone dette nomadi...il cui habitat tradizionale è costituito da residenze mobili” e “non aventi né domicilio né residenza fissa da più di sei mesi in uno Stato membro dell’Unione europea” ; che sono fondate su una differenza di situazione tra le persone, qualunque siano le loro origini, il cui habitat è costituito da residenze mobili e che hanno scelto uno stile di vita itinerante e quelle che vivono in maniera sedentaria ; che, in tal modo, la distinzione che esse operano si fonda su criteri oggettivi e razionali, in rapporto diretto con lo scopo che si è assegnato il legislatore, in vista d’accogliere i nomadi nelle condizioni compatibili con l’ordine pubblico e i diritti dei terzi ; che esse non istituiscono nessuna discriminazione fondata su un’origine etnica, che, di conseguenza, non sono contrarie al principio d’uguaglianza ;
- Per quanto riguarda la libertà d’andare e venire :
7. Considerando che, in virtù dell’articolo 34 della Costituzione, la legge fissa le regole inerenti alle garanzie fondamentali accordate ai cittadini per l’esercizio delle libertà pubbliche ; che, nel quadro di questa missione, appartiene al legislatore operare la conciliazione necessaria tra il rispetto delle libertà e la salvaguardia dell’ordine pubblico, senza il quale l’esercizio delle libertà non sarebbe garantito ;
8. Considerando che le misure di polizia amministrativa suscettibili di coinvolgere l’esercizio delle libertà costituzionalmente garantite, all’interno delle quali figura la libertà d’andare e venire, componente della libertà personale protetta dagli articoli 2 e 4 della Dichiarazione del 1789, devono essere giustificate dalla necessità di salvaguardare l’ordine pubblico e proporzionate a quest’obbiettivo ;
9. Considerando che l’evacuazione forzata delle residenze mobili istituita dalle disposizioni contestate non puó essere messa in atto dal rappresentante dello Stato che in caso di stazionamento irregolare di natura a colpire la salubrità, la sicurezza o la tranquillità pubbliche ; che non puó essere eseguita che su richiesta del sindaco, del proprietario o del titolare del diritto d’uso del terreno ; che non puó survenire che dopo intimazione degli occupanti di lasciare i luoghi ; che gli interessati godono di un termine che non puó essere inferiore a ventiquattr’ore a partire dalla notifica dell’intimazione d’evacuare spontaneamente i luoghi occupati illegalmente ; che questa procedura non si applica né alle persone proprietarie del terreno sul quale esse stazionano, né a quelle che dispongono di un’autorizzazione rilasciata sul fondamento dell’articolo L.443-1 del codice dell’urbanismo, né a a quelle che stazionano su un terreno attrezzato nelle condizioni previste all’articolo L.443-3 dello stesso codice ; che puó essere contestata mediante un ricorso sospensivo dinanzi al tribunale amministrativo ; che, tenuto conto dell’insieme delle condizioni e garanzie fissate e, avuto riguardo all’obbiettivo che si è assegnato, il legislatore ha adottato misure che assicurino una conciliazione non manifestamente squilibrata tra la necessità di salvaguardare l’ordine pubblico e gli altri diritti e libertà ;
10. Considerando che le disposizioni contestate non sono contrarie a nessun altro diritto o libertà che la Costituzione garantisce,
DECIDE :
Articolo 1°.- Gli articoli 9 e 9-1 della legge n° 2000-614 del 5 luglio 2000 relativa all’accoglienza e all’habitat dei nomadi sono conformi alla Costituzione.
Articolo 2.- La presente decisione sarà pubblicata al Journal officiel della Repubblica francese e notificata nelle condizioni previste all’articolo 23-11 dell’ordinanza del 7 novembre 1958 sopraindicata.
Deliberato dal Consiglio costituzionale nella seduta dell’8 luglio 2010, a cui partecipavano : Sig. Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Sig.ri Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Sig.ra Jacqueline de GUILLENCHMIDT, Sig.ri Hubert HAENEL e Pierre STEINMETZ.
Reso pubblico il 9 luglio 2010.