Coniugi C. ed altri

02/12/2022

Il Consiglio costituzionale è stato adito il 19 maggio 2010 dalla Corte di cassazione (sentenze n°  da 12010 a 12018 del 19 maggio 2010), nelle condizioni previste all’articolo 61-1 della Costituzione, in merito a nove questioni prioritarie di costituzionalità poste dai Sigg. Philippe C., Vincent W.,  Réginald C., Lionel D., Loïc M., Olivier L., Jean-Michel F. e Tony F. e vertente sulla conformità ai diritti e libertà che la Costituzione garantisce dell’articolo 90 del codice disciplinare e penale della marina mercantile.

 

IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE,

 

Vista la Costituzione ;

 

Vista l’ordinanza n° 58-1067 del 7 novembre 1958 modificata, portante legge organica sul Consiglio costituzionale ;

 

Visto il codice disciplinare e penale della marina mercantile ;

 

Visto il regolamento del 4 febbraio 2010 sulla procedura seguita dinanzi al Consiglio costituzionale per le questioni prioritarie di costituzionalità ;

 

Viste le osservazioni prodotte dal Primo ministro, registrate il 9 giugno 2010 ;

 

Viste le osservazioni prodotte per gli attori dalla SCP Boré e Salvé de Bruneton, avvocato al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, registrate il 15 giugno 2010 ;

 

Visti gli altri documenti prodotti ed allegati al fascicolo ;

 

Sentiti l’ avvocato Louis Boré, per gli attori e il Sig. Jérôme Gregge, designato dal  Primo ministro, nel corso dell’udienza pubblica del 24 giugno 2010 ;

 

Sentito il relatore ;

 

1. Considerando che ai sensi dell’articolo 90 del codice disciplinare e penale della marina mercantile : “Il tribunale marittimo commerciale è composto da cinque membri, ovvero :

“Un magistrato della sede del tribunale di grand’istanza nella giurisdizione in cui si trova il tribunale marittimo commerciale, presidente.

“Giudici :

“- un amministratore degli affari marittimi che non abbia partecipato al procedimento o all’istruzione dell’affare in causa.

“- un agente degli affari marittimi scelto in funzione delle sue competenze nel campo della sicurezza delle navi o della salvaguardia della vita umana in mare, tra i corpi d’ufficiali degli affari marittimi, o di funzionari o di contrattuali di categorie A degli affari marittimi.

“- un capitano di lungo corso o un capitano di prima classe della navigazione marittima di meno di sessant’anni, in attività o inattivo da meno di cinque anni, avente compiuto almeno quattro anni di comando.

“- secondo la qualità dell’imputato, un quarto giudice scelto come segue :

“A - Se l’imputato è un marinaio brevettato o diplomato : un marinaio attivo titolare dello stesso brevetto o diploma, in attività o inattivo da meno di cinque anni ;

“B - Se l’imputato è un marinaio senze brevetto né diploma : un capitano o una persona di un grado equivalente a quello di capitano, in attività o inattivo da meno di cinque anni, appartenente alla specialità (ponte, macchine o servizio generale) dell’imputato ;

“C - Se l’imputato non è un marinaio : un agente degli affari marittimi scelto in funzione delle sue competenze nel campo della sicurezza delle navi o della salvaguardia della vita umana in mare tra i corpi d’ufficiali degli affari marittimi, o di funzionari o di contrattuali di categoria A degli affari marittimi.

“Il quarto giudice previsto nei casi A e B qui sopra è preso tra i marinai non aventi subito alcuna condanna penale o sanzione disciplinare presenti nel porto, sede del tribunale marittimo commerciale o, in mancanza, nei porti vicini.

“Un controllore degli affari marittimi riempie le funzioni di cancelliere”

 

2. Considerando che, secondo gli attori, la presenza all’interno del tribunale marittimo commerciale di personale dello Stato che dipende dall’amministrazione degli affari marittimi e che resta dipendente da quest’amministrazione alla quale è affidata, peraltro, la missione d’istruire e di procedere circa gli affari dinanzi a questo tribunale lede tanto i principi d’indipendenza e d’imparzialità del giudice, quanto il diritto ad un processo equo ;

 

3. Considerando, da una parte, che ai sensi dell’articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino : “Qualsiasi società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha affatto una Costituzione” ; che il principio d’indipendenza è indissociabile dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali ;

 

4. Considerando che, tra i cinque membri del tribunale marittimo commerciale, due tra di loro, oppure tre, se l’imputato non è un marinaio, hanno la qualità o d’ufficiale della marina nazionale o di funzionario o d’agente contrattuale dello Stato, tutti posti in posizione d’attività di servizio e, dunque, sottomessi all’autorità gerarchica del Governo ; che, pertanto, anche se la disposizione contestata fa ostacolo al fatto che l’amministratore degli affari marittimi designato per far parte del tribunale abbia partecipato al procedimento o all’istruzione dell’affare in causa, né quest’articolo né nessun’altra disposizione legislativa applicabile a questa giurisdizione istituisce garanzie appropriate che permettano di soddisfare il principio d’indipendenza ; che, quindi, senza che ci sia bisogno di esaminare gli altri motivi di ricorso, queste disposizioni devono essere dichiarate contrarie alla Costituzione ;

 

5. Considerando che l’abrogazione dell’articolo 90 del codice disciplinare e penale della marina mercantile è applicabile a tutte le infrazioni non giudicate in via definitiva al giorno della pubblicazione della presente decisione ; che, di conseguenza, a partire da questa data, per esercitare la competenza che riconosce loro il codice disciplinare e penale della marina mercantile, i tribunali marittimi commerciali decideranno secondo la composizione delle giurisdizioni penali di diritto comune,

 

DECIDE :

 

Articolo 1°.- L’articolo 90 del codice disciplinare e penale della marina mercantile è contrario alla Costituzione.

 

Articolo 2.- La dichiarazione d’incostituzionalità dell’articolo 1°  prende effetto a partire dalla pubblicazione della presente decisione nelle condizioni fissate dal considerando 5.

 

Deliberato dal Consiglio costituzionale nella sua seduta del 1° luglio 2010, a cui partecipavano : Sig. Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Sig.ri Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Sig.ra Jacqueline de GUILLENCHMIDT, Sig.ri Hubert HAENEL e Pierre STEINMETZ.

 

Reso pubblico il 2 luglio 2010.